Art. 323 bis – Codice penale – Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater , 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25286/2024
La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.
Cass. civ. n. 23253/2024
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese.
Cass. civ. n. 22283/2024
In tema di revisione, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli elementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento relativa al reato di abuso d'ufficio tentato, cui era seguita sentenza assolutoria nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, emessa sul presupposto dell'assenza della violazione di legge e dell'obbligo di astensione).
Cass. civ. n. 21066/2024
Non integra il reato di abuso di ufficio, come modificato dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, in mancanza di una ulteriore norma primaria a contenuto precettivo specifico, che detti i criteri di condotta dell'attività amministrativa sui quali il predetto obbligo motivazionale debba innestarsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza assolutoria dei membri della giunta regionale che avevano nominato i componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con delibera priva di motivazione, in difetto di norme di legge impositive di una procedura comparativa dei candidati).
Cass. civ. n. 20392/2024
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello rigetti il gravame proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella dell'appellante, ma conforme a diritto, non si ha violazione dei principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. ed il soccombente, se intende ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ha l'onere di proporre specifica e valida impugnazione della lettura della sentenza di primo grado adottata dal giudice di appello, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza d'appello che aveva interpretato la sentenza di primo grado come accertamento, ex art. 615 c.p.c., dell'estinzione dei crediti erariali per prescrizione quinquennale, in quanto il ricorrente non aveva censurato la lettura data dal giudice d'appello).
Cass. civ. n. 16659/2024
In tema di abuso di ufficio, ai fini della configurabilità del reato, ha efficacia retroattiva il disposto innalzamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del limite-soglia al di sopra del quale la stipula di un contratto di appalto di servizi deve essere preceduta dall'avvio della procedura ad evidenza pubblica, dovendosi riconoscere all'indicata disposizione natura di norma extrapenale integratrice di quella penale, sicché, per effetto di detta successione mediata di leggi, viene meno la pregressa rilevanza penale di appalti di servizi di valore eccedente il previgente limite-soglia di euro 40.000,00, ma inferiore a quello successivamente introdotto, pari ad euro 140.000,00.
Cass. civ. n. 16526/2024
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Cass. civ. n. 15563/2024
L'attore non è legittimato a impugnare per incompetenza la pronuncia del giudice da lui adito, ancorché sfavorevole nel merito, poiché il riconoscimento della competenza, desumibile dalla proposizione della domanda, esclude la sua soccombenza sul punto.
Cass. civ. n. 2424/2024
Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.
Cass. civ. n. 40428/2023
In tema di concorso di persone nel reato di abuso d'ufficio, la mera "raccomandazione" o "segnalazione" non ha di per sé un'efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato ascritto ad un capo dipartimento di Roma Capitale che, al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni, aveva informalmente segnalato per una posizione dirigenziale il proprio fratello all'assessore competente alla designazione).
Cass. civ. n. 38127/2023
606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 015 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Gara - Nozione - Concorsi per il reclutamento del personale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. In tema di turbativa d'asta, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale da parte dello Stato e delle sue articolazioni non possono essere ricondotte alla nozione di "gara" di cui la pubblica amministrazione si avvale per la cessione di beni ovvero per l'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o la gestione di un servizio, ostandovi il dato testuale dell'art. 353 cod. pen. - facente tassativo riferimento alle gare nei "pubblici incanti e nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni" - e, dunque, il divieto di analogia "in malam partem". (Fattispecie cautelare relativa a concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo nell'amministrazione comunale).
Cass. civ. n. 38125/2023
In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la concessione al pregresso contraente della c.d. "proroga tecnica" del servizio di gestione dei parcheggi di un comune, onde consentirgli di perfezionare adempimenti indispensabili per la partecipazione alla gara per l'affidamento del nuovo contratto, non avesse integrato la violazione di alcuna specifica regola di condotta prevista dalla legge).
Cass. civ. n. 32319/2023
Non è configurabile il delitto di turbata libertà degli incanti nel caso di procedure di concorso finalizzate al reclutamento di docenti universitari, posto che la norma incriminatrice, nel riferirsi testualmente a nozioni tecniche dal significato infungibile, indicato nel codice degli appalti e nella normativa di settore di cui al r.d. n. 2440 del 1923 e al r.d. n. 827 del 1924, circoscrive la tutela alle sole procedure finalizzate alla cessione di beni o all'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio e non ai concorsi per il reclutamento del personale docente delle università, caratterizzati dalla valutazione di offerte che si risolvono nell'attività pregressa del candidato.
Cass. civ. n. 29187/2023
medesimo reato – Proscioglimento del concorrente – Efficacia del vincolo nei confronti di persona iscritta nel registro degli indagati per il medesimo reato dopo il proscioglimento del concorrente – Esclusione – Ragioni. In tema di sequestro preventivo impeditivo, il vincolo sul bene, in precedenza adottato nell'ambito di altro procedimento, definito con sentenza di proscioglimento, a carico di un concorrente nel medesimo reato, non ha efficacia nei confronti della persona sottoposta a indagini, titolare del medesimo bene, la cui iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta dopo l'indicata definizione, trattandosi di misura cautelare disposta nell'ambito di procedimento ormai definito, pur se il nuovo fascicolo sia stato formato mediante estrazione di copia degli atti del procedimento "a quo".
Cass. civ. n. 12086/2023
La persistenza dell'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, della parte (intesa in senso sostanziale e non formale), la cui legittimazione all'impugnazione non viene meno per effetto dell'accoglimento della sua domanda di manleva nei confronti di un terzo - chiamato in causa proprio per tenere indenne il soccombente dalle conseguenze della condanna - in quanto si tratta di una domanda diversa, che non incide sulla soccombenza nel rapporto principale.
Cass. civ. n. 5077/2023
In tema di tentativo incompiuto, la desistenza volontaria del singolo concorrente, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione dei compartecipi, non può esaurirsi nella cessazione della azione criminosa individuale, ma deve instaurare un processo causale che determini l'interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l'evento antigiuridico. (Fattispecie relativa a reato di abuso di ufficio in cui, in seguito a delibera comunale di affidamento senza gara dell'utilizzo di locali, è stata ravvisata l'esimente a vantaggio dei componenti dell'intera giunta con riguardo alla condotta della dirigente comunale che, prima che si addivenisse alla stipula della convenzione attuativa, decise di dare corso alla procedura di evidenza pubblica).
Cass. civ. n. 4003/2023
In tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca.
Cass. civ. n. 3812/2023
Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.
Cass. civ. n. 3544/2023
Nell'abuso di ufficio la violazione di legge rappresenta un presupposto di fatto che non integra il delitto, con la conseguenza che tale requisito deve essere valutato con riferimento al tempo in cui il fatto è stato commesso, ed è irrilevante ex art. 2 cod. pen. la modifica sopravvenuta della disposizione di legge. (Fattispecie in cui l'imputato nella qualità di segretario comunale ha violato la procedura di affidamento diretto di un servizio pubblico mediante l'artificioso frazionamento del valore delle prestazioni di servizi in importi inferiori alla somma di 40.000 euro, successivamente elevata a 150.000 euro ex art. 50, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Cass. pen. n. 8959/2023
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata per contrarietà al criterio della ragionevolezza - dell'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non contempla il peculato tra i delitti-presupposto della circostanza attenuante speciale della collaborazione, posto che la selezione dei reati a matrice corruttiva, operata da tale norma, è espressione di discrezionalità legislativa, razionalmente esercitata avuto riguardo alla specificità criminologica della corruzione ed alla funzionalità di strumenti normativi intesi a favorirne l'emersione.
Cass. pen. n. 6763/2022
In tema di esecuzione, non costituisce causa di esclusione della sospensione delle pene detentive la condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in caso di avvenuta concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., costituendo tale diminuente una condizione di immediato accesso ai benefici penitenziari, non suscettibile di rivalutazione o di modifica in fase esecutiva o di sorveglianza.
Cass. pen. n. 8733/2019
In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità di cui all'art. 323-bis cod. pen. è necessario considerare tutti gli elementi costitutivi dei reati originariamente contestati, anche se in parte estinti per prescrizione, in quanto espressione della complessiva condotta posta in essere dal reo e della sua personalità, oggetto di necessaria considerazione.
Cass. pen. n. 30178/2019
In tema di peculato d'uso, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non riconoscere l'attenuante in relazione a due condotte di uso dell'autovettura di servizio, con cui l'imputato era stato visto nei pressi di un night club a notte fonda, e di uso abusivo del telefono di servizio, da cui egli aveva effettuato oltre tremila telefonate per fini privati, tenuto conto della ripetitività delle condotte e del loro disvalore anche dal punto di vista soggettivo).
Cass. pen. n. 3774/2019
In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Cass. pen. n. 199/2012
In tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato.
Cass. pen. n. 34248/2011
In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., qualora la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323 bis c.p. venga riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 c.p..
Cass. pen. n. 1898/2005
In tema di delitti contro la P.A., la speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato l'intervenuto riconoscimento dell'attenuante in base al solo fattore della scarsa entità delle conseguenze patrimoniali dell'azione criminosa).
Cass. pen. n. 26998/2003
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, l'attenuante della particolare tenuità prevista dall'art. 323 bis c.p. concerne il fatto illecito in tutti i suoi profili, compreso quello psicologico, e possono di conseguenza rilevare anche i motivi sottesi alla condotta dell'agente. (Fattispecie di peculato nella quale l'indebita appropriazione di buoni-pasto era stata intesa dal pubblico dipendente, in una situazione di generalizzata tolleranza, quale forma di compenso per rilevanti servizi prestati volontariamente nell'interesse dell'ente di appartenenza).
Cass. pen. n. 9727/1997
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, poiché il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. (fatto di particolare tenuità) è subordinato alla verifica delle particolari modalità e circostanze dell'azione, ai mezzi usati ovvero alla valutazione del fatto nella sua globalità, non può assumere rilievo, ai fini della sua configurabilità, la mera considerazione delle sole conseguenze patrimoniali della condotta criminosa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito che — sull'unico rilievo della lieve entità del danno cagionato alle persone offese — aveva riconosciuto la sussistenza dell'attenuante predetta a favore di un appartenente alle forze dell'ordine imputato di concussione nei confronti di due cittadini extracomunitari).
Cass. pen. n. 4955/1997
Ai fini della ricorrenza della attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 323 bis c.p., in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, deve aversi riguardo, oltre a ogni elemento di giudizio di natura oggettiva ed esterno all'autore, anche agli aspetti di natura soggettiva idonei a fondare con gli altri una qualificazione del fatto rilevantemente attenuata rispetto alle ipotesi ordinarie del fatto richiamate nella norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 2620/1997
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p., in quanto la prima si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati, mentre la seconda prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).
Cass. pen. n. 1894/1997
Ai fini della ricorrenza dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 323 bis c.p. in materia di delitti contro la pubblica amministrazione - non può aversi riguardo solo al fatto nella sua oggettività, avulso dalla persona del suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva. Il fatto invero, onde valutarne la portata, deve necessariamente essere considerato insieme alle ragioni che lo hanno determinato ed alla personalità del suo autore perché queste si riverberano sul dato oggettivo e finiscono per delinearne gli esatti contorni. (Fattispecie in tema di concussione nella quale la Cassazione ha ritenuto correttamente riconosciuto l'attenuante in questione con riguardo alla difficile situazione personale e familiare dell'imputato e del concreto comportamento del medesimo).
Cass. pen. n. 4062/1994
La qualificazione giuridica dell'ipotesi attenuata dal fatto di particolare tenuità, di cui all'art. 323 bis c.p., deve essere effettuata sulla base di una valutazione globale del fatto, in tutti i suoi elementi e modalità, con la conseguenza che il dato patrimoniale, ancorché positivamente apprezzato ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., può non essere sufficiente ad integrare la distinta attenuante in esame, caratterizzata da una più complessa oggettività giuridica.
Cass. pen. n. 2523/1992
L'applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, introdotta nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione, dall'art. 14, L. 26 aprile 1990, n. 86, è subordinata alla valutazione del fatto nella sua globalità e, quindi non soltanto alla verifica delle conseguenze di carattere patrimoniale. (Nella specie, la Corte ha escluso che potesse essere concessa la detta circostanza attenuante per la particolare intensità del dolo del pubblico ufficiale).
Cass. pen. n. 3431/1991
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p. quando altre circostanze, diverse da quella relativa alla entità del danno patrimoniale, connotino di particolare tenuità il fatto criminoso posto in essere dal soggetto. (Nella specie è stato ritenuto che, alla già riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., non potesse aggiungersi anche l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p.perché gli artifizi e raggiri posti in essere per occultare il reato connotavano una infedeltà del pubblico funzionario tale da escludere che il fatto potesse essere ritenuto di particolare tenuità).