Art. 350 – Codice penale – Agevolazione colposa

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa [43] di chi ha in custodia la cosa , questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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