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Art. 350 — Agevolazione colposa

Art. 350 — Agevolazione colposa

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa [ 43 ] di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 14665/1990

Ai fini della configurabilità del reato di agevolazione colposa di violazione dei sigilli apposti ad edificazione edilizia abusiva è irrilevante la mancanza della proprietà della res nel custode autore della violazione se manca la dimostrazione che la violazione non è stata perpetrata con consapevole adesione al programma di edificazione abusiva del proprietario, ma solo resa probabile, o comunque agevolata, per colpa del custode.

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Cass. pen. n. 6246/1984

Il reato di violazione di sigilli punito dall’art. 349 c.p. si distingue dall’ipotesi di agevolazione colposa di cui all’art. 350 per l’elemento psicologico, poiché quest’ultima norma comprende tutte le ipotesi di trascuratezza e negligenza imputabile al custode, mentre l’ipotesi di cui all’art. 349 c.p. si caratterizza per la condotta del custode dolosamente diretta a porre in essere la violazione.

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