Art. 364 – Codice penale – Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato , per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20751/2024
In tema di prove, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, l'omesso avviso all'interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determina l'inutilizzabilità. (Vedi: n. 18 del 1974,
Cass. pen. n. 36107/2009
In tema di estradizione per l'estero richiesta dalle autorità albanesi, non soddisfa il requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 2 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la domanda avente ad oggetto il delitto di omessa denuncia di reato, dal momento che nell'ordinamento italiano l'art. 364 cod. pen. sanziona una condotta omissiva che riguarda soltanto la specifica e limitata categoria di delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo.