Art. 380 – Codice penale – Patrocinio o consulenza infedele
Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102] o il consulente tecnico [201; c.p.p. 225] , che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.
La pena è aumentata [64]:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni [383].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 511/2025
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
Cass. civ. n. 21668/2024
Non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta.
Cass. civ. n. 19293/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).
Cass. civ. n. 16535/2024
La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l'allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.
Cass. civ. n. 13555/2024
Il requisito della "specialità" della procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2 dell'art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cd. "collocazione topografica") tra la procura rilasciata con firma autenticata dall'avvocato e l'atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - che sia necessaria una procura notarile.
Cass. civ. n. 10955/2024
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione.
Cass. civ. n. 10164/2024
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.
Cass. civ. n. 10131/2024
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come opposizione ex art. 391 c.p.c. l'istanza di revoca del provvedimento di estinzione, dichiarandola poi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni).
Cass. civ. n. 8303/2024
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto. (Nella specie, la S.C. non ha tenuto conto di quella parte dell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., contenente apprezzamenti giuridici, tali da renderla una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva).
Cass. civ. n. 8012/2024
E'affetto da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottato in carenza di potere ed idoneo a cagionare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento, emesso fuori udienza, con cui il presidente di sezione del tribunale, senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero sul rilievo che non era stato previsto un turno per la celebrazione collegiale del richiesto giudizio direttissimo.
Cass. civ. n. 4331/2024
In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate.
Cass. civ. n. 34409/2023
In tema di giudizio di cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni.
Cass. civ. n. 31839/2023
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., quando l'istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del terzo comma della citata disposizione.
Cass. civ. n. 28540/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Cass. civ. n. 28219/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerali di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.
Cass. civ. n. 27947/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato).
Cass. civ. n. 27433/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Cass. civ. n. 27195/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Cass. civ. n. 22514/2023
La mancata adozione della proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, c.p.c. non assume alcuna portata preclusiva o determinativa dell'esito finale del giudizio di legittimità, risolvendosi nella mera individuazione del rito applicabile per la decisione del ricorso, senza che da ciò consegua alcun impedimento o preclusione di sorta per la Corte decidente, in formazione collegiale, in ordine alla soluzione da adottare.
Cass. civ. n. 19749/2023
In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.
Cass. civ. n. 15427/2023
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall'indagato).
Cass. civ. n. 6421/2023
In tema di arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l'individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l'arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento "virtuale", non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 2473/2023
Il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l'impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilità della causa dell'omissione ed aveva formulato l'istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell'udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 14971/2022
L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici.
Cass. pen. n. 8617/2020
Il delitto di patrocinio infedele, di cui all'art. 380, comma 1, cod. proc. pen., non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, che può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o impediscano la prosecuzione. (Fattispecie di nocumento individuato nella sentenza che ha dichiarato l'inefficacia del precetto per effetto della falsificazione della firma apposta dal difensore del creditore procedente, sicché il termine di prescrizione del reato è stato computato a far data dalla sentenza e non dalla condotta di infedele patrocinio).
Cass. pen. n. 12222/2019
Integra il reato di infedele patrocinio la condotta del difensore che, in violazione dei suoi doveri professionali, arrechi nocumento alla parte assistita con riferimento agli interessi di quest'ultima azionati in un procedimento instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria, essendo irrilevante che la condotta pregiudizievole sia posta in essere dopo l'irrevocabilità della sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in relazione alla condotta tenuta dal difensore che, mediante false deleghe alla riscossione, chiedeva ed otteneva la restituzione di denaro precedentemente sequestrato ai suoi assistiti).
Cass. pen. n. 29783/2017
Il reato di patrocinio o consulenza infedele di cui all'art. 380 cod. pen. sanziona la condotta del patrocinatore che, infedele ai suoi doveri professionali, arrechi nocumento agli interessi della parte da lui difesa (assistita o rappresentata) dinanzi all'autorità giudiziaria per cui essa non può trovare applicazione qualora la condotta si riferisca ad attività poste in essere prima dell'instaurazione del procedimento e ad esso prodromiche. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riferimento alla condotta tenuta dal legale nel corso della procedura di conciliazione davanti all'Ispettorato del lavoro).
Cass. pen. n. 22978/2017
Ai fini della integrazione del delitto di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 cod. pen.) è necessario che si verifichi un nocumento agli interessi della parte, che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale. (Fattispecie in cui la condotta del professionista aveva determinato un allungamento dei tempi del processo penale, conclusosi con esito negativo per la persona offesa patrocinata).
Cass. pen. n. 45059/2014
Il delitto di patrocinio infedele di cui all'art. 380 c.p. ha natura di reato plurioffensivo in quanto, oltre a ledere l'amministrazione della giustizia e il regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, che impone di rispettare i principi minimi di correttezza e lealtà, richiede la realizzazione di un evento implicante un nocumento concreto agli interessi della parte processuale difesa dal patrocinatore che si rende inadempiente ai suoi doveri professionali.
Cass. pen. n. 6703/2012
Per la configurabilità del delitto di infedele patrocinio è irrilevante il consenso prestato dalla parte al suo patrocinatore, quando l'attività di quest'ultimo si traduca nel consigliare al proprio cliente un comportamento contrario alla legge (nel caso di specie, la presentazione di una dichiarazione IVA non veritiera, sanzionata dall'art. 2 del D.L.vo n. 74/2000), poiché il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto, ma il corretto adempimento dei suoi doveri professionali.
Cass. pen. n. 17106/2011
Non integra il reato di patrocinio infedele l'avvocato che assuma l'incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e, ricevuta l'anticipazione sui compensi, non dia corso al contenzioso contravvenendo al dovere assunto con l'accettazione del mandato, in quanto la condotta di infedeltà professionale assume tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento.
Cass. pen. n. 41370/2006
Per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, che peraltro non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il reato di cui all'art. 380 c.p. nella condotta del difensore, il quale avendo assunto l'incarico di patrocinare una parte per la revocatoria di una donazione, aveva costituito con la parte avversaria rapporti societari aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, arrecando un nocumento al suo cliente, consistito nel fargli perdere le garanzie sul patrimonio immobiliare della controparte).
Cass. pen. n. 39924/2005
Nell'accertamento del reato di infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli atti o di scelte avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l'attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all'obbligo di curare gli interessi della parte assistita o rappresentata nel processo, alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l'adempimento di tale obbligo. (Fattispecie in cui il difensore non aveva promosso la procedura esecutiva di rilascio dell'immobile sulla base del dispositivo della sentenza).
Cass. pen. n. 11951/2005
Integra il reato di infedele patrocinio la condotta del difensore che si appropri di somme ottenute in via transattiva per conto della parte assistita in un giudizio in corso. (Fattispecie nella quale l'imputato, nei confronti del quale il proprio assistito — P.C. in un processo per omicidio colposo — aveva provveduto alla liquidazione degli onorari di difensore, aveva consegnato al cliente soltanto una parte della somma ricevuta in via transattiva dalla compagnia assicuratrice, trattenendo per sè il resto, in attesa che il giudice civile si pronunciasse sulla liquidazione definitiva del danno).
Cass. pen. n. 1410/1999
Presupposto del reato di cui all'art. 380 c.p. è l'esercizio della difesa, rappresentanza e assistenza davanti all'autorità giudiziaria, intese come oggetto del rapporto di partecipazione professionale e non come estrinsecazione effettiva di attività processuale. Basta che il patrocinatore si renda infedele ai doveri correlativi all'accettazione dell'incarico di difendere, assistere, rappresentare taluno dinanzi all'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'attualità di svolgimento di un'attività processuale e financo di pendenza della lite; il nocumento per la parte può concretarsi nella dolosa astensione del patrocinatore dalla doverosa attività processuale.
Cass. pen. n. 9758/1998
Per la configurazione del reato di patrocinio infedele, di cui all'art. 380 c.p. — che è reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il «patrocinatore» — non è sufficiente che l'avvocato si renda genericamente infedele nell'adempimento dei doveri scaturenti dall'accettazione dell'incarico affidatogli, essendo necessaria, al contrario, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato: la valenza penale dell'attività del patrono deve ricondursi, infatti, al momento effettivo dell'esercizio della giurisdizione. Tuttavia, neppure è sufficiente che il comportamento produca esclusivamente la lesione dell'interesse concernente il normale funzionamento della giustizia, richiedendo anche la legge, ai fini della consumazione del reato, che sia arrecato un nocumento al soggetto privato. (Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato nel comportamento del patrocinatore il quale, assuntosi l'incarico di dare corso all'offerta di una somma per il rilascio di un terreno agricolo e, in caso di mancata accettazione, di intimare il precetto per l'esecuzione del rilascio, aveva omesso il compimento di tali atti — ritenuti dalla Corte entrambi extragiudiziali — assicurando, falsamente di avervi provveduto).
Cass. pen. n. 8420/1997
Perché si abbia il reato di patrocinio infedele punito dall'art. 380 c.p., occorre una attuale e effettiva pendenza del procedimento avanti all'autorità giudiziaria e l'infedeltà del patrocinio non può essere riferita alle attività prodromiche alla sua instaurazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso che potesse integrare il reato di patrocinio infedele la omessa presentazione di un ricorso per sequestro giudiziario e di un ricorso possessorio).
Cass. pen. n. 2689/1996
Bene è ipotizzabile il concorso materiale dei reati di patrocinio infedele e di truffa nell'ipotesi in cui il patrocinatore, con la sua condotta infedele, occultando notizie o comunicando notizie false sul corso del processo, oltre a recare danno alla parte assistita procuri dolosamente a sé stesso un ingiusto profitto.
Il delitto di cui all'art. 380, comma 1, c.p. (patrocinio infedele) è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest'ultimo, inteso questo non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale. D'altro canto la condotta illecita può consistere anche nell'occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo; a sua volta l'evento può essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisioni assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura. (Principi affermati con riguardo a fattispecie nella quale il difensore, in una causa civile, aveva nascosto al cliente il reale ammontare della provvisionale accordato dal giudice istruttore).
Cass. pen. n. 3785/1992
L'evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato (senza che, peraltro, sul piano soggettivo, assuma rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte).