Art. 380 – Codice penale – Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102] o il consulente tecnico [201; c.p.p. 225] , che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

La pena è aumentata [64]:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni [383].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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