Art. 381 – Codice penale – Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico
Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102] o il consulente tecnico [c.p.c. 201; c.p.p. 225], che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente , anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da cinquantuno euro a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11424/1995
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 381 c.p. (Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico), per stabilire l'identità o la diversità del procedimento, deve farsi non astratto riferimento ai criteri utilizzati per individuare la identità o diversità delle cause nel processo civile (parti, petitum, causa petendi ...), bensì concreto riferimento allo «stesso procedimento» nel quale si polarizzano interessi contrapposti tra le parti avverse. Alla luce del bene tutelato dalla norma, l'opposizione agli atti esecutivi appare un mero incidente all'interno del procedimento di esecuzione, cosicché deve considerarsi un segmento dello «stesso procedimento», irrilevante essendo a questi fini la natura del giudizio (esecutivo o di cognizione).
Cass. civ. n. 4668/1995
Per la sussistenza dei delitti di patrocinio o di consulenza infedele (art. 380 c.p.) e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381 c.p.) è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere compresa nella previsione legislativa anche «le attività prodromiche» alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale.
Cass. civ. n. 2123/1969
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 381, comma primo, c.p., è necessario che vi sia prestazione effettiva e concreta di patrocinio, che abbia o possa avere un'efficienza processuale immediata o anche mediata, anche se resti indifferente il modo con cui il fatto è commesso, e che vi siano «parti contrarie» nei confronti delle quali il patrocinio sia stato prestato. Per «parti contrarie» s'intendono quelle che versano in una situazione processuale, anche soltanto formalmente antagonistica, indipendentemente dalle dissimulate finalità che esse intendono eventualmente raggiungere per collusione o per altri occulti accordi, a differenza di quanto richiesto dal cpv. dell'art. 381 c.p. per il patrocinio successivo, in cui si parla di parti avversarie, cioè di parti che non versino, come nella ipotesi di cui al primo comma, in uno stato di contrapposizione formale, ma altresì in una situazione di reale conflitto d'interessi.