Art. 382 – Codice penale – Millantato credito del patrocinatore

Il patrocinatore [82; c.p.p. 96, 100, 102], che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone [244, 245; c.p.p. 194-198, 467, 497, 499], il perito [61; c.p.p. 220, 221, 224] o l'interprete [122, 123; c.p.p. 143], riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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