Art. 391 bis – Codice penale – Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni

Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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