Art. 391 – Codice penale – Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [214 , 215], ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Se l'evasione avviene per colpa [43] di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a milletrentadue euro. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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