Art. 392 – Codice penale – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto , potendo ricorrere al giudice , si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336, 340], con la multa fino a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 132/2025
Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..
Cass. civ. n. 17521/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame in incidente probatorio della persona offesa vulnerabile, trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, né determina la stasi del procedimento.
Cass. civ. n. 10337/2024
In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).
Cass. civ. n. 8647/2024
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 46821/2023
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame, con le forme dell'incidente probatorio, di una persona offesa maggiorenne, escludendone la condizione di particolare vulnerabilità per l'età, l'inserimento sociale e la reazione opposta alla condotta delittuosa mercé la proposizione di querela, in quanto trattasi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, né si pone fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la valutazione sulla fondatezza dell'istanza. (Fattispecie in tema di atti persecutori).
Cass. civ. n. 37985/2023
Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'assunzione delle prove nell'incidente probatorio la circostanza che egli abbia emesso, nell'ambito del medesimo procedimento, ordinanza applicativa di una misura cautelare nei confronti della persona sottoposta ad indagini, atteso che nell'attività processuale da compiere manca qualsivoglia connotazione decisoria implicante una valutazione delibativa sulla fondatezza dell'accusa.
Cass. civ. n. 29363/2023
Il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio finalizzato all'assunzione della prova dichiarativa di una parte lesa vulnerabile è affetto da abnormità funzionale per carenza di potere in concreto nel caso in cui non esponga le cogenti ragioni che, nello specifico, prevalgono sulle esigenze di tutela della vittima e della genuinità della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento reiettivo della richiesta di incidente probatorio strumentale all'assunzione delle testimonianze delle persone offese del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., adottato dal giudice per le indagini preliminari sul rilievo che gli atti persecutori risultavano assorbiti negli ulteriori delitti contestati di rapina e di estorsione, che non avrebbero consentito l'anticipazione della testimonianza, anche in ragione dell'età dei dichiaranti e della natura economica dei fatti denunciati).
Cass. civ. n. 27409/2023
Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale.
Cass. civ. n. 17134/2023
In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.
Cass. civ. n. 14624/2023
In tema di giudizio di rinvio, poiché il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d'ufficio, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisione adottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto a rendere la decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dal principio di diritto precedentemente formulato e superando il vincolo derivante dall'art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il diritto unionale.
Cass. pen. n. 21846/2022
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose la condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore di corrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esterni dell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio.
Cass. pen. n. 22248/2022
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare sussista in concreto, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico, sicché, ove la contestazione con il soggetto passivo sia insorta proprio in merito al diritto di questi al mantenimento del bene su cui è operata la violenza, nessun rilievo ha la titolarità di quel bene da parte del soggetto attivo.
Cass. pen. n. 36526/2020
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esser stato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai soci accomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l'attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi per esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 2320 cod. civ..
Cass. pen. n. 29541/2020
I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo; il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.
Cass. pen. n. 6226/2020
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è applicabile, né comunque potrebbe escludere il dolo specifico, la scriminante dell'esercizio di un diritto, essendo la pretesa di quest'ultimo insita nella fattispecie incriminatrice, con l'effetto che la convinzione, fondata o putativa, della sua titolarità costituisce elemento essenziale del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa, agirebbe piuttosto per rendere torto ad altri, ciò che integrerebbe un diverso e più grave titolo criminoso).
Cass. pen. n. 35876/2019
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità di ricollocazione nello "status quo ante" da parte della persona offesa).
Cass. pen. n. 46288/2016
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell' art. 629 cod. pen.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all'elemento psicologico del reato in quanto nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione la Corte ha precisato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. - potendo l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni essere aggravato, come l'estorsione, dall'uso di armi - ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione).
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi "quid pluris", atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.
Cass. pen. n. 15245/2015
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può integrare il reato di rapina se si estrinseca con modalità violente che denotano la volontà di impossessarsi comunque di una cosa, qualora ne ricorrano gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva affermato la sussistenza del delitto di rapina in relazione alla condotta dell'imputato che, allo scopo di rinvenire informazioni sul luogo o sul numero di telefono riguardanti la figlia minore affidata a terzi, aggredendo una assistente sociale, si era impossessato delle agende di questa).
Cass. pen. n. 46153/2013
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è necessaria una condotta di danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione del bene che renda necessaria una non agevole attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'asportazione di mobili da un appartamento senza causare danni agli arredi o all'immobile potesse integrare il delitto di cui all'art. 392, c.p.).
Cass. pen. n. 41586/2013
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 392 cod. pen., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l'esistenza di una controversia anche solo di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto desumere l'esistenza di una controversia di fatto in ragione del contenuto di una missiva inviata dagli imputati al querelante).
Cass. pen. n. 23588/2013
Il delitto di ragion fattasi mediante violenza sulle cose è configurabile in relazione a beni posseduti dall'autore della condotta quando questi non agisce a tutela del proprio possesso, ma incide radicalmente sul diritto in contesa, così procurandosi direttamente l'utilità sottesa all'accertamento di spettanza dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui l'imputato aveva fatto demolire un casolare costruito su un'area di cui aveva il possesso, ma in relazione alla quale pendeva una causa petitoria diretta ad accertarne la proprietà).
Cass. pen. n. 23322/2013
Soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto, rileva che l'agente si comporti come se fosse il titolare della situazione giuridica e ne eserciti le tipiche facoltà. (Fattispecie in cui l'imputato, al fine di assicurare la somministrazione di energia elettrica al fondo del padre, aveva collocato nel fondo di un vicino dei pali perché l'Enel potesse esercitare la servitù di elettrodotto).
Cass. pen. n. 49760/2012
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'arbitrarietà non può ritenersi sussistente qualora ricorra la difesa in continenti del possesso o la autoreintegrazione di esso nell'immediatezza di uno spoglio violento da parte di altri, purché non si tratti di ipotesi di compossesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione in ordine alla natura arbitraria della condotta non essendo stato chiarito se l'imputato si trovasse o meno nel possesso esclusivo del bene).
Cass. pen. n. 41675/2012
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche -a lui intestate- relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell'immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni 'portati dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell'appartamento attraverso il ricorso al giudice .
Cass. pen. n. 41368/2010
Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico - rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità - la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato di ragion fattasi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il reato nel fatto di aver impedito l'esercizio di una servitù di passaggio su un appezzamento di terreno di proprietà degli imputati, formando dei solchi e piantando ortaggi sulla parte di terreno destinata a strada).
Cass. pen. n. 2548/2010
Non commette il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di uno atto di spoglio, sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto. (Fattispecie relativa alla rottura da parte di un condomino di una catena e di un paletto di ferro posto in prossimità di un cancello carrabile sull'area condominiale adibita a parcheggio rendendone disagevole l'accesso).
Cass. pen. n. 4373/2009
La violenza sulle cose, che integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può consistere in un mutamento di destinazione che ne impedisca l'uso per un apprezzabile periodo temporale ed in modo effettivo. (In applicazione di questo principio la Corte, rilevando la mancanza dei caratteri di stabilità temporale, concretezza e attualità, ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui il gestore di un complesso alberghiero, al fine di esercitare un preteso diritto di compensazione monetaria o di ritenzione a garanzia dei lavori commissionati a una impresa edile e non portati a compimento, aveva trattenuto presso la struttura alberghiera - indebitamente rifiutandone la consegna - le attrezzature cantieristiche della stessa impresa).
Cass. pen. n. 28952/2008
In tema di condizioni di procedibilità, la legittimazione a proporre querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose spetta sia al titolare di un diritto reale assoluto sulla res oggetto di violenza, sia a chi eserciti sulla cosa un legittimo ius possessionis significativo di una diretta relazione con la medesima. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato che la titolarità del diritto di querela competeva al compossessore-non proprietario di un immobile la cui porta di accesso al sottotetto era stata vincolata con un lucchetto, rimosso indebitamente dal ricorrente ).
Cass. pen. n. 4456/2008
Il delitto di ragion fattasi, in quanto delitto ad evento, la cui realizzazione presuppone il raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente, ammette la configurabilità del tentativo.
Cass. pen. n. 39069/2007
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 392 c.p., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l'esistenza di una controversia anche solo di fatto.
Cass. pen. n. 25999/2007
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che con violenza alle persone, si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito. (La Corte ha precisato che il disvalore della condotta è espresso dal modo antigiuridico con il quale il preteso diritto è fatto valere, e prescinde dall'esistenza del diritto stesso e dal suo effettivo soddisfacimento).
Cass. pen. n. 4975/2007
Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) la rimozione, finalizzata alla tutela del possesso, di cartelli posti da altri in un'area di pertinenza dell'agente, considerato che l'auto-reintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione qualora sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, condizioni, nella specie, insussistenti.
Non integra il delitto di furto (art. 624 c.p.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), l'appropriazione della cosa mobile altrui (nella fattispecie la rimozione di cartelli posti da altri in una area di pertinenza dell'agente) finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la collocazione dei cartelli rimossi all'interno del negozio dell'agente, il quale intendeva eliminare i cartelli ritenuti abusivamente esposti, escluda il fine di profitto che presuppone il proposito di utilizzo, in tal caso assente).
Cass. pen. n. 765/2007
Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose l'impedimento, da parte del proprietario del fondo servente, alla riattivazione di una servitù, di natura apparente, eseguita dal proprietario del fondo dominante. (Nella specie, il proprietario del fondo dominante, in occasione della ristrutturazione di un fabbricato, aveva proceduto anche al ripristino di un preesistente pozzo nero, rimasto inattivo da qualche anno, e i proprietari del fondo servente lo avevano ricoperto di terra, danneggiando le tubazioni relative agli scarichi).
Cass. pen. n. 19040/2006
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è invocabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p. da parte del titolare di un diritto di servitù di passaggio che abbia abbattuto il cancello posto dal proprietario della strada per impedirne l'altrui ingresso, in quanto l'esercizio di un diritto cosiddetto «contestabile» non può che avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non potendosi legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto suo esercizio.
Cass. pen. n. 47089/2003
Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete.
Cass. pen. n. 18153/2003
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è ipotizzabile in relazione a cose possedute da altri e non anche nell'ipotesi in cui il soggetto agisce per impedire che altri si impossessi della cosa o per rientrare in possesso nell'immediatezza dello spoglio, atteso che in tal caso si è in presenza di una causa di giustificazione consistente nella concreta ed attuale necessità di tutelare il possesso.
Cass. pen. n. 30021/2002
È qualificabile come «violenza sulle cose», ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 c.p., ogni condotta che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa, modificandone arbitrariamente la sua attuale condizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata considerata «violenza sulle cose» l'avvenuta asportazione, mediante semplice sollevamento dal loro alloggiamento, di alcuni paletti delimitanti il «posto-macchina» della persona offesa).
Cass. pen. n. 20277/2001
Non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, con un comportamento violento, mantiene il possesso attuale del bene (violenza manutentiva) oppure lo recupera nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), atteso che tali comportamenti sono legittimi, in quanto tendono a conservare l'ordine giuridico preesistente. (Fattispecie in cui l'imputato aveva divelto i paletti infissi per la recinzione del terreno confinante, sulla base del convincimento della violazione, in suo danno, della linea di confine del terreno di sua proprietà).
Cass. pen. n. 13115/2001
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) la buona fede dell'agente circa la reale o putativa sussistenza del preteso diritto non vale ad escludere il dolo, ma costituisce, al contrario, un presupposto necessario per la configurabilità del reato e vale a distinguere lo stesso da altre, più gravi, ipotesi criminose. (Fattispecie nella quale l'imputato — la cui assoluzione, sulla base del suindicato principio è stata censurata dalla S.C. — ritenendo di vantare una situazione di possesso su di un appezzamento di terreno, aveva proceduto allo spostamento della linea di confine del proprio fondo ed all'abbattimento di alberi posti nel terreno oggetto di contestazione mentre quest'ultimo si trovava nella materiale disponibilità del confinante). (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 12319/2000
Ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, presupposto essenziale è la buona fede dell'agente in ordine alla legittimità della propria pretesa, per la cui sussistenza è irrilevante, nei limiti della ragionevolezza del convincimento, che l'agente identifichi erroneamente il suo antagonista o ritenga erroneamente coinvolto anche altro soggetto.
Cass. pen. n. 302/1999
Il reato di cui all'art. 392 c.p., volto ad impedire che la privata violenza si sostituisca all'esercizio della giurisdizione in occasione di una lite fra privati, postula che il preteso diritto sia realmente oggetto di contrasto fra le parti nel senso che, allorquando si dispiega la condotta violenta dell'autore, sia già in atto fra i soggetti interessati una contesa, giudiziale o di fatto, intorno alla titolarità o all'esercizio di quel diritto.
Cass. pen. n. 6387/1998
Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è necessario che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, essendo sufficiente che l'autore agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto.
Cass. pen. n. 9436/1997
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per la configurabilità della ragion fattasi la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, caratterizzando il reato solo la sostituzione, da parte dell'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. (Fattispecie in tema di scalpellamento della gradinata di un edificio destinato ad uso pubblico, non corrispondente alla eliminazione delle barriere architettoniche, ma costituente un ulteriore impedimento all'accesso: la S.C. ha annullato la sentenza impugnata qualificando il fatto come danneggiamento).
Cass. pen. n. 7911/1997
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.), l'effettiva azionabilità della pretesa in sede giurisdizionale e la possibilità di realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale non costituiscono presupposto indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione soggettiva — purché non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l'opinato diritto mascheri altre finalità, determinanti esse l'esplicazione della violenza o il ricorso alla minaccia — dell'esistenza del diritto tutelabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell'azione e quindi dall'esito eventuale della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il tentativo del delitto di ragion fattasi — e non di rapina — la condotta di un soggetto che aveva cercato di reimpossessarsi con violenza di una somma di denaro poco prima consegnata alla persona offesa come compenso per una prestazione sessuale poi non ottenuta, e ciò ancorché la pretesa di restituzione non corrispondesse ad un diritto azionabile, stante l'illiceità della causa del contratto su cui si fondava).
Cass. pen. n. 1358/1997
Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi, usando violenza sulle cose, tutela il suo attuale possesso da altri turbato o si reintegra nel possesso medesimo nella flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio.
Cass. pen. n. 273/1997
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, in relazione ai diritti reali è ipotizzabile solo quando la res sia in possesso altrui e non anche quando la stessa sia in possesso dell'agente.
Cass. pen. n. 11381/1994
Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare, in concreto sussista, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico: il reato, infatti, consiste nella indebita attribuzione, da parte dell'autore a se stesso, di poteri spettanti al giudice e presuppone uno stato di contestazione, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, in ordine a un diritto. Ne consegue che nessun rilievo ha la proprietà, da parte del soggetto attivo, della cosa sulla quale sia operata la violenza, ove la contestazione fra soggetto attivo e passivo del reato, abbia per oggetto proprio il diritto di quest'ultimo al mantenimento della cosa, sulla quale è operata la «violenza», nello stato in cui si trovava.
Cass. pen. n. 2425/1990
Nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo di per sè stessi reato, rappresentano elementi costitutivi del primo: tali sono il danneggiamento, rispetto all'ipotesi di cui all'art. 392 c.p., e le minacce o le semplici percosse, rispetto all'ipotesi di cui all'art. 393 stesso codice. Se la violenza eccede tali limiti, i reati in tal modo commessi danno luogo ad autonome responsabilità penali, concorrenti eventualmente col reato di ragion fattasi, ove sussista il dolo specifico proprio di quest'ultimo. (Fattispecie in tema di sequestro di persona e lesioni consumati in danno del debitore, per ottenere l'adempimento dell'obbligazione).
Cass. pen. n. 60/1990
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la recinzione di un fondo, in modo da impedire il passaggio da altri in precedenza esercitato, implica violenza sulla cosa, sotto il profilo di un mutamento di destinazione del bene che ne impedisce l'originaria utilizzazione.
Per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non si richiede che il diritto che si è inteso tutelare (nella specie: il pieno diritto di dominio non limitato da una dedotta servitù) sia insussistente in concreto, poiché la legge punisce il modo antigiuridico con il quale tale diritto è stato fatto valere, astraendo dalla sua effettiva esistenza o meno.
Cass. pen. n. 16303/1989
L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi si verifica soltanto quando l'esercizio del preteso diritto si concreta o consiste nel solo ingresso e nella sola permanenza nell'altrui casa, invito domino. Quando invece taluno si sia introdotto nella casa altrui contro la volontà del titolare del diritto di esclusione per asportare cose che egli ritiene di aver diritto di asportare perché di sua proprietà e l'introduzione nella casa altrui sia avvenuta con violenza sulle cose o alle persone, il soggetto agente viola un duplice ordine di disposizioni e cioè quelle concernenti l'inviolabilità del domicilio e quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni.
Cass. pen. n. 13660/1989
Ai fini della configurabilità del reato di ragion fattasi di cui all'art. 392 c.p. non è necessario il previo accertamento della proprietà delle cose sulle quali è stata compiuta la violenza. Invero, la violenza integrante l'estremo del reato e alla quale la legge intende opporsi perché lede l'interesse pubblico a che ogni controversia venga decisa a mezzo dell'autorità giudiziaria, può anche cadere su cose di proprietà dell'agente, purché non si tratti di proprietà esclusiva e sempre che sussista, nell'azione violenta, il nesso teleologico con l'esercizio di un preteso diritto.
Cass. pen. n. 11591/1989
Tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di rapina, il dato differenziatore va individuato nell'elemento soggettivo; questo, per il primo reato, consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli spetti giuridicamente; per la rapina, invece, si sostanzia nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza che quanto si pretende non è dovuto e non è giuridicamente azionabile.
Cass. pen. n. 5396/1989
La violenza sulle cose, quale circostanza aggravante del reato di violazione di domicilio e sulla base dell'indicazione legislativa contenuta nell'art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), può consistere anche nel semplice danneggiamento della cosa. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza dell'aggravante per danneggiamento di porta di abitazione a seguito di pressione per forzarne l'apertura).
Cass. pen. n. 7483/1988
Per la configurabilità del reato di ragione fattasi, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, caratterizzando il reato solo la sostituzione, da parte dell'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.
Cass. pen. n. 2888/1986
Ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nella nozione di «violenza» rientra anche il mutamento della destinazione delle cose stesse, che si verifica quando con qualsiasi atto o fatto materiale sia impedita, alterata o modificata la loro utilizzabilità, come quando, sostituendosi la serratura della porta d'ingresso, si sia impedito l'accesso ad un appartamento a colui che ne sia il compossessore o condetentore, perché una simile azione concreta la immutazione della specifica destinazione che la cosa possiede ai fini della particolare utilizzazione cui l'hanno destinata le parti interessate al suo godimento.
Cass. pen. n. 12481/1985
Titolare del diritto di querela, in tema di reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, può essere colui che esercita soltanto di fatto una servitù prediale; anche tale soggetto può invero rivestire la qualità di persona offesa dal reato giacché l'ordinamento tutela, di per sé, il possesso delle servitù, indipendentemente dalla coesistenza del possesso stesso con la titolarità effettiva del corrispondente jus in re aliena.
Cass. pen. n. 11118/1985
L'art. 392 c.p. non punisce chi si fa ragione da sé ma chi si fa arbitrariamente ragione. Ne consegue che non risponde del delitto de quo il proprietario il quale cambia la serratura della porta di accesso agli uffici impedendone l'ingresso ai conduttori dei medesimi, che siano stati inutilmente diffidati a svolgere nei locali stessi l'attività per cui erano stati ammessi e successivamente diffidati.
Cass. pen. n. 8434/1985
La legittimazione a proporre querela, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, compete anche all'usufruttuario di un fondo quando l'azione violenta del soggetto attivo, diretto ad affermare il suo diritto di proprietà, sia rivolta, per le sue modalità, anche ad eliminare o escludere il possesso esercitato dall'usufruttuario.
Soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell'effettivo titolare. (Nella specie l'imputata consumava il delitto in esame esercitando, nella sua qualità di coniuge, una pretesa di natura reale valutata dal consorte e nell'interesse di questo ultimo).
Cass. pen. n. 6507/1984
L'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia stato spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione allorché risulti che l'agente si sia trovato, senza poter ricorrere al giudice, nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria; e pertanto l'autotutela non è invocabile, se il fatto viene commesso fuori della flagranza dello spoglio, quando ormai gli effetti del possesso altrui si sono già consolidati e il diritto dell'agente non è più minacciato, ma già violato.