Art. 392 – Codice penale – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto , potendo ricorrere al giudice , si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336, 340], con la multa fino a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11490/2025
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta dell'imputato che, apponendo
Cass. civ. n. 10357/2025
non seguita dalla realizzazione del risultato perseguito - Tentativo - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto reato di evento, si consuma allorché l'agente ottiene il bene preteso con violenza o minaccia, sicché è configurabile il tentativo quando alla condotta non segua la realizzazione dello scopo perseguito. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che ha ritenuto consumato il delitto nonostante l'agente non fosse riuscito a ottenere la consegna di una somma di denaro a lui spettante per la resistenza di chi la deteneva).
Cass. civ. n. 21846/2022
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose la condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore di corrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esterni dell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio.
Cass. civ. n. 22248/2022
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare sussista in concreto, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico, sicché, ove la contestazione con il soggetto passivo sia insorta proprio in merito al diritto di questi al mantenimento del bene su cui è operata la violenza, nessun rilievo ha la titolarità di quel bene da parte del soggetto attivo.
Cass. civ. n. 6226/2020
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è applicabile, né comunque potrebbe escludere il dolo specifico, la scriminante dell'esercizio di un diritto, essendo la pretesa di quest'ultimo insita nella fattispecie incriminatrice, con l'effetto che la convinzione, fondata o putativa, della sua titolarità costituisce elemento essenziale del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa, agirebbe piuttosto per rendere torto ad altri, ciò che integrerebbe un diverso e più grave titolo criminoso).
Cass. civ. n. 29541/2020
I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo; il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.
Cass. civ. n. 36526/2020
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esser stato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai soci accomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l'attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi per esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 2320 cod. civ..
Cass. civ. n. 35876/2019
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità di ricollocazione nello "status quo ante" da parte della persona offesa).
Cass. civ. n. 46288/2016
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell' art. 629 cod. pen.
Cass. civ. n. 15245/2015
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può integrare il reato di rapina se si estrinseca con modalità violente che denotano la volontà di impossessarsi comunque di una cosa, qualora ne ricorrano gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva affermato la sussistenza del delitto di rapina in relazione alla condotta dell'imputato che, allo scopo di rinvenire informazioni sul luogo o sul numero di telefono riguardanti la figlia minore affidata a terzi, aggredendo una assistente sociale, si era impossessato delle agende di questa).
Cass. pen. n. 46153 del 18 novembre 2013
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è necessaria una condotta di danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione del bene che renda necessaria una non agevole attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'asportazione di mobili da un appartamento senza causare danni agli arredi o all'immobile potesse integrare il delitto di cui all'art. 392, c.p.).
Cass. civ. n. 41586/2013
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 392 cod. pen., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l'esistenza di una controversia anche solo di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto desumere l'esistenza di una controversia di fatto in ragione del contenuto di una missiva inviata dagli imputati al querelante).
Cass. civ. n. 23588/2013
Il delitto di ragion fattasi mediante violenza sulle cose è configurabile in relazione a beni posseduti dall'autore della condotta quando questi non agisce a tutela del proprio possesso, ma incide radicalmente sul diritto in contesa, così procurandosi direttamente l'utilità sottesa all'accertamento di spettanza dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui l'imputato aveva fatto demolire un casolare costruito su un'area di cui aveva il possesso, ma in relazione alla quale pendeva una causa petitoria diretta ad accertarne la proprietà).
Cass. civ. n. 23322/2013
Soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto, rileva che l'agente si comporti come se fosse il titolare della situazione giuridica e ne eserciti le tipiche facoltà. (Fattispecie in cui l'imputato, al fine di assicurare la somministrazione di energia elettrica al fondo del padre, aveva collocato nel fondo di un vicino dei pali perché l'Enel potesse esercitare la servitù di elettrodotto).
Cass. civ. n. 49760/2012
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'arbitrarietà non può ritenersi sussistente qualora ricorra la difesa in continenti del possesso o la autoreintegrazione di esso nell'immediatezza di uno spoglio violento da parte di altri, purché non si tratti di ipotesi di compossesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione in ordine alla natura arbitraria della condotta non essendo stato chiarito se l'imputato si trovasse o meno nel possesso esclusivo del bene).
Cass. civ. n. 41675/2012
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche -a lui intestate- relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell'immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni 'portati dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell'appartamento attraverso il ricorso al giudice .
Cass. civ. n. 41368/2010
Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico - rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità - la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato di ragion fattasi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il reato nel fatto di aver impedito l'esercizio di una servitù di passaggio su un appezzamento di terreno di proprietà degli imputati, formando dei solchi e piantando ortaggi sulla parte di terreno destinata a strada).
Cass. civ. n. 2548/2010
Non commette il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di uno atto di spoglio, sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto. (Fattispecie relativa alla rottura da parte di un condomino di una catena e di un paletto di ferro posto in prossimità di un cancello carrabile sull'area condominiale adibita a parcheggio rendendone disagevole l'accesso).
Cass. civ. n. 4373/2009
La violenza sulle cose, che integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può consistere in un mutamento di destinazione che ne impedisca l'uso per un apprezzabile periodo temporale ed in modo effettivo. (In applicazione di questo principio la Corte, rilevando la mancanza dei caratteri di stabilità temporale, concretezza e attualità, ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui il gestore di un complesso alberghiero, al fine di esercitare un preteso diritto di compensazione monetaria o di ritenzione a garanzia dei lavori commissionati a una impresa edile e non portati a compimento, aveva trattenuto presso la struttura alberghiera - indebitamente rifiutandone la consegna - le attrezzature cantieristiche della stessa impresa).
Cass. civ. n. 28952/2008
In tema di condizioni di procedibilità, la legittimazione a proporre querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose spetta sia al titolare di un diritto reale assoluto sulla res oggetto di violenza, sia a chi eserciti sulla cosa un legittimo ius possessionis significativo di una diretta relazione con la medesima. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato che la titolarità del diritto di querela competeva al compossessore-non proprietario di un immobile la cui porta di accesso al sottotetto era stata vincolata con un lucchetto, rimosso indebitamente dal ricorrente ).
Cass. civ. n. 4456/2008
Il delitto di ragion fattasi, in quanto delitto ad evento, la cui realizzazione presuppone il raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente, ammette la configurabilità del tentativo.
Cass. civ. n. 39069/2007
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 392 c.p., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l'esistenza di una controversia anche solo di fatto.
Cass. civ. n. 25999/2007
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che con violenza alle persone, si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito. (La Corte ha precisato che il disvalore della condotta è espresso dal modo antigiuridico con il quale il preteso diritto è fatto valere, e prescinde dall'esistenza del diritto stesso e dal suo effettivo soddisfacimento).
Cass. civ. n. 765/2007
Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose l'impedimento, da parte del proprietario del fondo servente, alla riattivazione di una servitù, di natura apparente, eseguita dal proprietario del fondo dominante. (Nella specie, il proprietario del fondo dominante, in occasione della ristrutturazione di un fabbricato, aveva proceduto anche al ripristino di un preesistente pozzo nero, rimasto inattivo da qualche anno, e i proprietari del fondo servente lo avevano ricoperto di terra, danneggiando le tubazioni relative agli scarichi).
Cass. civ. n. 4975/2007
Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) la rimozione, finalizzata alla tutela del possesso, di cartelli posti da altri in un'area di pertinenza dell'agente, considerato che l'auto-reintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione qualora sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, condizioni, nella specie, insussistenti.
Cass. civ. n. 19040/2006
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è invocabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p. da parte del titolare di un diritto di servitù di passaggio che abbia abbattuto il cancello posto dal proprietario della strada per impedirne l'altrui ingresso, in quanto l'esercizio di un diritto cosiddetto «contestabile» non può che avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non potendosi legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto suo esercizio.
Cass. civ. n. 47089/2003
Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete.
Cass. civ. n. 18153/2003
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è ipotizzabile in relazione a cose possedute da altri e non anche nell'ipotesi in cui il soggetto agisce per impedire che altri si impossessi della cosa o per rientrare in possesso nell'immediatezza dello spoglio, atteso che in tal caso si è in presenza di una causa di giustificazione consistente nella concreta ed attuale necessità di tutelare il possesso.
Cass. civ. n. 30021/2002
È qualificabile come «violenza sulle cose», ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 c.p., ogni condotta che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa, modificandone arbitrariamente la sua attuale condizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata considerata «violenza sulle cose» l'avvenuta asportazione, mediante semplice sollevamento dal loro alloggiamento, di alcuni paletti delimitanti il «posto-macchina» della persona offesa).
Cass. civ. n. 20277/2001
Non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, con un comportamento violento, mantiene il possesso attuale del bene (violenza manutentiva) oppure lo recupera nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), atteso che tali comportamenti sono legittimi, in quanto tendono a conservare l'ordine giuridico preesistente. (Fattispecie in cui l'imputato aveva divelto i paletti infissi per la recinzione del terreno confinante, sulla base del convincimento della violazione, in suo danno, della linea di confine del terreno di sua proprietà).
Cass. civ. n. 13115/2001
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) la buona fede dell'agente circa la reale o putativa sussistenza del preteso diritto non vale ad escludere il dolo, ma costituisce, al contrario, un presupposto necessario per la configurabilità del reato e vale a distinguere lo stesso da altre, più gravi, ipotesi criminose. (Fattispecie nella quale l'imputato — la cui assoluzione, sulla base del suindicato principio è stata censurata dalla S.C. — ritenendo di vantare una situazione di possesso su di un appezzamento di terreno, aveva proceduto allo spostamento della linea di confine del proprio fondo ed all'abbattimento di alberi posti nel terreno oggetto di contestazione mentre quest'ultimo si trovava nella materiale disponibilità del confinante). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 12319/2000
Ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, presupposto essenziale è la buona fede dell'agente in ordine alla legittimità della propria pretesa, per la cui sussistenza è irrilevante, nei limiti della ragionevolezza del convincimento, che l'agente identifichi erroneamente il suo antagonista o ritenga erroneamente coinvolto anche altro soggetto.