Art. 544 bis – Codice penale – Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.