Art. 544 bis – Codice penale – Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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