Art. 544 ter – Codice penale – Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29079/2024
Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.
Cass. civ. n. 16099/2024
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il deposito in udienza, dopo la lettura del dispositivo, della motivazione contestuale è equiparabile alla motivazione dettata a verbale ex art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e, pertanto, il termine per impugnare la sentenza è di quindici giorni dalla lettura del provvedimento in udienza, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1 e 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 12635/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato). 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 1270/2024
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.
Cass. civ. n. 43263/2023
In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).
Cass. civ. n. 37847/2023
Il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui, in ragione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 638, comma primo, cod. pen., con conseguente legittimazione del proprietario dello stesso a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato.
Cass. civ. n. 22989/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 7529/2023
La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione "senza necessità", contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regolamenta il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria.
Cass. civ. n. 7403/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 6361/2023
Nel caso in cui il deposito della sentenza tradotta in lingua nota all'imputato alloglotta avviene dopo il decorso del termine ordinario o di quello diverso indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, l'avviso di deposito di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 3129/2023
In tema di computo dei termini processuali, il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell'art. 617, comma 1, cod. proc. pen., rende applicabile la previsione di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, di "particolare complessità", sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell'introduzione della previsione dell'improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 20221/2022
La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen..
Cass. pen. n. 32602/2021
Integra il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter, comma secondo, prima ipotesi, cod. pen. la condotta di chi somministri agli stessi vaccini vietati, a prescindere dall'accertamento della dannosità per la loro salute, trattandosi di un reato di pericolo presunto.
Cass. pen. n. 19141/2020
Integra la condotta di cui all'art. 544-ter, comma secondo, cod. pen. l'inoculazione di vaccino Rb 51 al fine di contrastare la brucellosi in difetto di specifica disciplina, atteso il generale divieto di somministrazione del vaccino se non nel quadro di controlli dell'autorità e in periodi temporali e luoghi devoluti alla puntuale verifica pubblica, a prescindere dall'intrinseca pericolosità per la salute dell'animale.
Cass. pen. n. 8449/2020
In tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza dell'attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto).
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 544-ter, comma terzo, cod. pen. quando la morte dell'animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 544-bis cod. pen. quando si accerti che l'agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale.
Cass. pen. n. 17691/2019
Integra il reato di maltrattamento di animali, l'utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-ter disp. coord. cod. pen., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore. (Fattispecie in tema di utilizzo, non contemplato dalla normativa speciale in materia di pesca, di piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce "siluro").
Cass. pen. n. 3674/2018
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso.
Cass. pen. n. 40751/2015
Tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 e quello di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell'evento (la lesione all'animale) che non è richiesto per l'integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l'oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell'art. 19-ter disp. att. cod. pen. il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore.
Cass. pen. n. 38034/2013
L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale.
Cass. pen. n. 32837/2013
Nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche.
Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.
Cass. pen. n. 5979/2013
In tema di maltrattamento di animali, i "comportamenti insopportabili" imposti all'animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali. (Fattispecie, in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il reato, avente ad oggetto la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a tema "zoopornografico").
Cass. pen. n. 19594/2011
Non è configurabile il delitto di maltrattamento di animali, nella specie, di cavalli, in caso di mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel cosiddetto "Codice per la tutela e la gestione degli equidi" redatto nel 2009 dal Ministero della salute, in quanto privo di efficacia cogente, non essendo stato adottato con un atto normativo nè primario nè secondario. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un cavallo detenuto in un locale non rispondente alle caratteristiche indicate dal predetto codice).
Cass. pen. n. 44822/2007
In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta «per crudeltà» mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta «senza necessità».
Cass. pen. n. 15061/2007
L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico «antiabbaio» integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter c.p., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali.
Cass. pen. n. 46784/2005
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter c.p., non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina della caccia, atteso che tale L. non esaurisce la tutela della fauna nell'espletamento delle pratiche venatorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo in caso di uso di richiami vivi detenuti con modalità incompatibili con la loro natura).
Cass. pen. n. 21744/2005
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 c.p., diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura).