Art. 418 – Codice penale – Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento , dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due anni a quattro anni.
La pena è aumentata [64] se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 32219/2023
Ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno, l'audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.
Cass. civ. n. 17772/2023
Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.
Cass. civ. n. 2750/2023
I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
Cass. civ. n. 1667/2023
Nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione deve essere espletata anche quando quest'ultimo sia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d'interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c., trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta, ma anche perché funzionale allo scopo dell'istituto, che è quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell'amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice tutelare, che aveva ritenuto sufficiente l'esame espletato un anno e mezzo prima dal tribunale investito del procedimento d'interdizione, ritenendo che, invece, l'esame avrebbe dovuto essere rinnovato per cogliere, nell'attualità, le condizioni psico-fisiche dell'interessato, tenendo conto, nei limiti del possibile, anche della sua volontà).
Cass. pen. n. 13085/2013
Il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 cod. pen. presuppone l'estraneità dell'agente rispetto al sodalizio criminale e la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con l'operatività dell'associazione criminale; mentre la fornitura di vitto o rifugio compiuta in favore dei singoli associati dopo la cessazione del sodalizio può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen.
Cass. pen. n. 15668/2011
La fattispecie delittuosa di cui all'art. 418 cod. pen. presuppone (come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato") una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, restando, invece, essa assorbita dall'art. 416 bis cod. pen. quando detta assistenza sia prestata da un aderente alla consorteria nell'ambito delle finalità di solidarietà dovute ai partecipi, secondo il "pactum sceleris".
Cass. pen. n. 22633/2010
L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità).
Cass. pen. n. 16553/2010
L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità).
Cass. pen. n. 17704/2004
Integra il delitto di cui all'art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacchè il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 c.p. presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalità e gli effetti della condotta.
Cass. pen. n. 15756/2003
L'esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell'ordinamento del reato di cui all'art. 378 comma 2 c.p. (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, né del reato di cui all'art. 418 c.p. che incrimina solo l'assistenza agli associati, né, infine, dalla previsione di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo.
Cass. pen. n. 9879/1997
Il delitto di assistenza agli associati, di cui all'art. 418 c.p., presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con la operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o di fornitura di vitto, può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. Quest'ultimo delitto, peraltro, può ben configurarsi anche durante la permanenza del reato associativo, costituendo il discrimine tra i due reati la finalità e gli effetti della condotta. Integra pertanto il reato di cui all'art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, la condotta di chi fornisce rifugio o vitto agli associati qualora, essendo tuttora operante l'associazione per delinquere, non siano in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria per non esserne stata ancora accertata la sua esistenza.