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Art. 418 — Assistenza agli associati

Art. 418 — Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due anni a quattro anni.

La pena è aumentata [ 64 ] se l’assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 22633/2010

L’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell’ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all’assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità).

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Cass. pen. n. 16553/2010

L’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell’ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all’assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità).

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Cass. pen. n. 17704/2004

Integra il delitto di cui all’art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell’autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l’esistenza del gruppo criminale, giacchè il delitto di assistenza agli associati previsto dall’art. 418 c.p. presuppone la coincidenza temporale dell’attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l’operatività dell’associazione criminale, in quanto l’aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p., configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalità e gli effetti della condotta.

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Cass. pen. n. 15756/2003

L’esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell’ordinamento del reato di cui all’art. 378 comma 2 c.p. (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l’elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, né del reato di cui all’art. 418 c.p. che incrimina solo l’assistenza agli associati, né, infine, dalla previsione di cui all’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo.

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Cass. pen. n. 9879/1997

Il delitto di assistenza agli associati, di cui all’art. 418 c.p., presuppone la coincidenza temporale dell’attività di assistenza con la operatività dell’associazione criminale, in quanto l’aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o di fornitura di vitto, può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p. Quest’ultimo delitto, peraltro, può ben configurarsi anche durante la permanenza del reato associativo, costituendo il discrimine tra i due reati la finalità e gli effetti della condotta. Integra pertanto il reato di cui all’art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, la condotta di chi fornisce rifugio o vitto agli associati qualora, essendo tuttora operante l’associazione per delinquere, non siano in corso investigazioni o ricerche da parte dell’autorità giudiziaria per non esserne stata ancora accertata la sua esistenza.

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