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Art. 425 — Circostanze aggravanti

Art. 425 — Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

  1. 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
  2. 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
  3. 3) su navi [ c. nav. 136 ] o altri edifici natanti, o su aeromobili [ c. nav. 743, 1122 ];
  4. 4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

[ 5) su boschi, selve o foreste. ]

  1. 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
  2. 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
  3. 3) su navi [ c. nav. 136 ] o altri edifici natanti, o su aeromobili [ c. nav. 743, 1122 ];
  4. 4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40175/2009

La circostanza aggravante prevista dall’art. 425 n. 1 c.p., relativa all’incendio commesso su edifici pubblici, sussiste anche nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad oggetto un casello ferroviario dismesso, poiché la predetta disposizione contempla due ipotesi alternative tra di loro, rappresentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell’edificio, e la natura demaniale del bene non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico.

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Cass. pen. n. 8235/1987

La circostanza aggravante prevista dall’art. 425 n. 2, prima parte, c.p., relativa ad incendio cagionato su edifici abitati o destinati ad uso di abitazione, deve essere riferita agli edifici adibiti attualmente, legittimamente e liberamente ad uso domestico permanentemente ovvero provvisoriamente o precariamente e in tale concetto sono comprese tutte le parti che costituiscono tali edifici. Pertanto, nel caso in cui una parte dell’edificio sia adibita ad uso diverso dalle esigenze della vita domestica — come quando alcuni locali siano destinati agli scopi di una associazione, di un partito politico o di altra natura — tale parziale destinazione non fa venir meno l’aggravante, la quale è relativa alla natura della casa oggetto dell’azione del colpevole.

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