Art. 424 – Codice penale – Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis al solo scopo di danneggiare [635] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio , con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio , si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà [425, 449].

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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