Art. 438 – Codice penale – Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo [448, 452].

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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