Art. 447 – Codice penale – Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti

[Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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