Art. 466 bis – Codice penale – Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322 ter.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9143/1976
Per "uso già fattone", ai sensi dell'art. 466 c.p., non può intendersi un uso qualsiasi del valore di bollo, ma solo quell'uso previsto dalla legge per assolvere il tributo. Non è tale pertanto quell'uso che, violando soltanto le norme di legge sul bollo, non determini tuttavia un'evasione al tributo e configuri un semplice illecito amministrativo.
Cass. civ. n. 11404/1976
L'art. 466 c.p. punisce al primo comma chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni appostivi per indicare l'uso già fattone. Per uso già fattone, agli effetti di questa norma, deve intendersi non un uso qualsiasi ma l'uso avvenuto in conformità alla normale destinazione dei valori di bollo. E poiché per le marche da bollo la normale destinazione è costituita dalla possibilità del loro impiego per l'adempimento in modo straordinario dell'imposta di bollo, e per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine come le procure alle liti le marche da bollo debbono essere applicate sul documento già formato ed annullate con la sottoscrizione di una delle parti interessate, nelle procure con la sottoscrizione del mandante o del procuratore. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), ne deriva che il delitto previsto dall'art. 466 c.p. in tanto si configura in quanto il primo uso della marca sia servito ad assolvere l'imposta in ordine a un atto già formato e come tale soggetto a tributo fin dall'origine. Un uso diverso invece, come per esempio, nel caso in cui le marche da bollo siano state annullate per errore e poi recuperate ed utilizzate regolarmente, e così pure una diversità di segni sulle marche, possono dar luogo a un mero illecito amministrativo qualora i valori di bollo vengano di nuovo adoperati, a norma del citato D.P.R. n. 642 del 1972, che vieta di usare marche deteriorate o comunque usate in precedenza.