Art. 475 – Codice penale – Pena accessoria
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.