Art. 36 – Codice penale – Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi [186, 347 3, 448, 475, 498 3, 518, 722] nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [c.p.p. 536, 694].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17164/2025
In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, non rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato. (Fattispecie relativa a testimone, già sentito a sommarie informazioni, denunciato successivamente per calunnia in relazione ai medesimi fatti).
Cass. civ. n. 27098/2024
Il dubbio sulla sussistenza del reato presupposto, pur sancito da una sentenza irrevocabile, non giustifica, di per sé solo, il dubbio sulla sussistenza del reato di calunnia. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel giudizio per il delitto di calunnia, l'innocenza del calunniato non va necessariamente accertata in via pregiudiziale in un separato procedimento penale e il giudicato eventualmente formatosi al riguardo deve essere liberamente e autonomamente valutato). (Conf.: n. 8637 del 1979,
Cass. civ. n. 23623/2024
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.
Cass. civ. n. 23518/2024
In tema di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui in funzione del loro pascolo, il disposto di cui all'art. 636 cod. pen. tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei fondi, sicché spetta anche al possessore la legittimazione a sporgere querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini penali, il possesso è integrato anche dalla mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare).
Cass. civ. n. 22814/2024
Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 360 cod. pen., è necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l'attività compiuta dal "corrotto" nell'esercizio della propria funzione pubblica e l'interesse perseguito dal "corruttore", tali da consentire al primo, sebbene non più in servizio, di soddisfare l'interesse del secondo e di incidere concretamente sulla amministrazione ai fini dell'attuazione del patto corruttivo, in mancanza potendosi configurare la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 20064/2024
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, cosicchè, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la calunnia con riferimento all'accusa rivolta ad un giornalista di avere inventato le circostanze che lo stesso aveva riferito al pubblico ministero per come apprese, invece, dallo stesso ricorrente, così implicitamente accusandolo dei reati di false informazioni al pubblico ministero, diffamazione e calunnia, sebbene nei confronti dell'accusato non fosse stata avviata alcuna indagine).
Cass. civ. n. 15296/2024
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).
Cass. civ. n. 14095/2024
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 14024/2024
La trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello ordinario nei confronti di imputati diversi non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né tantomeno di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 13093/2024
La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Cass. civ. n. 4909/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, è sufficiente l'esercizio, da parte dell'agente, di qualsiasi coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. nella condotta di un detenuto che, pretendendo la somministrazione di un farmaco non ricevuto dall'infermiera di turno, aveva aggredito un agente di polizia penitenziaria per impedirgli di riportare l'ordine all'interno del reparto).
Cass. civ. n. 3067/2024
In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, la necessità che, ai fini dell'integrazione del delitto, la notizia di reato sia acquisita dal pubblico ufficiale "nell'esercizio o a causa delle sue funzioni" è riferibile anche all'omissione posta in essere da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria prevista dall'art. 361, comma secondo, cod. pen., trattandosi di ipotesi aggravata rispetto a quella di cui al comma primo della medesima disposizione.
Cass. civ. n. 48749/2023
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).
Cass. civ. n. 43262/2023
Il reato di minaccia a pubblico ufficiale è configurabile anche nel caso in cui l'atto richiesto non appartenga alla esclusiva e personale potestà amministrativa del soggetto minacciato, ma rientri nella sfera di competenza di organi collegiali, a condizione che l'atto stesso appartenga comunque alla sfera di influenza del pubblico agente.
Cass. civ. n. 30981/2023
Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato. (Fattispecie in cui l'imputata aveva incolpato i conduttori dell'appropriazione di un bene immobile).
Cass. civ. n. 8052/2023
Il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificazione della legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.
Cass. civ. n. 2363/2023
In tema di confisca di azioni di società di capitali ex art. 187, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 2021, n. 238, che limita l'obbligatorietà della misura ai soli beni costituenti profitto del reato, è preclusa dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'ablazione che, consolidando il passaggio della titolarità del bene, costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza.
Cass. civ. n. 213/2023
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 44423/2022
Non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente alla polizia di Stato che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto, pur se in servizio permanente di pubblica sicurezza, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni gli appartenenti alla Polizia di Stato non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 27902/2022
In tema di simulazione di reato, la denuncia all'Autorità in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 34894/2022
Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente.
Cass. civ. n. 1616/2022
La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen.
Cass. civ. n. 17705/2022
In tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma primo, prima parte, cod. pen. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati.
Cass. civ. n. 2104/2021
Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa alla condotta di un gruppo che, mediante i c.d. "presidi di solidarietà", al fine di impedire l'esecuzione delle procedure di sfratto avviate nei confronti dei conduttori morosi in condizioni economiche asseritamente disagiate, poneva in essere una serie di condotte, quale la realizzazione di barriere per ostacolare l'accesso agli alloggi, spesso accompagnata da strattonamenti e minacce verbali, che determinavano la sospensione ed il rinvio delle procedure esecutive).
Cass. civ. n. 32903/2021
In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indicativi di pericolosità fatti di reato di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.)
Cass. civ. n. 51961/2021
In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione. (In applicazione di tale principio, la Corte, nel censurare la decisione del giudice di merito, ha precisato che sussiste il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui unico è l'atto di polizia posto in essere dagli operanti, contestuali sono le condotte tenute, in rapida successione, dal ricorrente e coincidente è il loro finalismo). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/06/2018)
Cass. civ. n. 46692/2021
Integra il delitto di calunnia la condotta dell'indagato o dell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio, pur se affetto da nullità per violazione del diritto di difesa, renda dichiarazioni idonee a costituire una falsa incolpazione nei confronti di un terzo.
Cass. civ. n. 17883/2021
In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità e ciò faccia nell'immediatezza dell'accertamento o nella sede processuale propria.
Cass. civ. n. 1702/2021
Nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento, sicché, se questo agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato, sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo.
Cass. civ. n. 3551/2020
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché non sussiste l'interesse del condannato a ricorrere per cassazione al fine di chiedere l'applicazione della nuova disciplina.
Cass. civ. n. 8430/2020
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 360 cod. pen., il giudice deve individuare l'interesse pubblico protetto dalla norma incriminatrice e verificare se la condotta del soggetto attivo non più titolare, al momento del fatto, delle qualifiche di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità, abbia, nonostante la cessazione di dette qualifiche, concretamente leso o messo in pericolo l'interesse tutelato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico, in relazione al verbale di assemblea di un ordine professionale nel quale un soggetto, già cessato dalla carica di commissario straordinario dell'ente, con l'avallo di complici, rappresentava come avvenuta e formalmente legittima l'elezione di alcuni organi rappresentativi, che non si era in realtà svolta nella data e con le modalità indicate).
Cass. civ. n. 30456/2020
In tema di omissione di referto, l'esercente una professione sanitaria che accerti l'aggravamento delle lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale, tali da integrare il reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art.590-bis cod.pen., ha l'obbligo di informarne l'autorità giudiziaria, a nulla rilevando che, sulla base di una precedente diagnosi, effettuata da un medico diverso, fosse stata indicata una prognosi meno grave, rispetto alla quale il reato sarebbe stato procedibile a querela.
Cass. civ. n. 16577/2019
In tema di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen., la conoscenza del fatto costituente reato da parte del pubblico ufficiale non può essere desunta dalla mera funzione di vertice amministrativo del settore nell'ambito del quale è emerso il fatto di reato, dovendosi a tal fine considerare l'articolazione strutturale ed organizzativa dell'ufficio e le procedure in uso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non provata la consapevolezza in capo al dirigente dell'ufficio tecnico comunale dell'avvenuta esecuzione di opere edili abusive oggetto di domanda di sanatoria, avendo lo stesso avuto il coordinamento di plurimi servizi senza procedere personalmente all'istruttoria delle numerosissime pratiche di condono, e non essendo stati acquisiti elementi per ritenere che avesse contezza, pur generica, del contenuto delle singole istanze).
Cass. civ. n. 36413/2019
In tema di esame testimoniale, per sostenere l'assenza di genuinità della prova dichiarativa, non è sufficiente affermare e comprovare che una o più domande abbiano suggerito la risposta, ma occorre estendere l'analisi dell'affidabilità della prova nel suo complesso, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte sd altre domande.
Cass. civ. n. 19923/2019
In tema di reato di omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio, la sussistenza del presupposto di fatto relativo alla condizione di procedibilità d'ufficio del reato oggetto della condotta omissiva, va valutata con riferimento al momento di realizzazione dell'omissione, a nulla conseguentemente rilevando che, successivamente ad essa, sia stata prevista, per il reato non denunciato, la procedibilità a querela.
Cass. civ. n. 44620/2019
In tema di omissione di referto, riveste la qualifica di esercente una professione sanitaria lo psicologo o psicoterapeuta ancorché operi nello svolgimento di un rapporto professionale di natura privatistica, con la conseguenza che, avuta notizia, nell'ambito dell'assistenza prestata, di fatti che possono presentare la caratteristiche di un delitto, egli è tenuto a riferirne all'autorità giudiziaria, salvo il caso in cui la segnalazione esponga la persona assistita a procedimento penale.
Cass. civ. n. 17461/2019
Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale.
Cass. civ. n. 49833/2018
Integra il delitto di omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa. (Fattispecie in cui il commissario capo della polizia locale, pur essendo a conoscenza del fatto che alcuni agenti sottoposti al suo comando rilasciavano permessi di parcheggio falsi in cambio di denaro, aveva omesso di denunciare tale attività illecita).
Cass. civ. n. 22309/2018
Configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini.
Cass. civ. n. 45821/2018
Integra il delitto di calunnia la condotta dell'appartenente alle forze dell'ordine che redige un'annotazione di servizio con la quale riferisce la commissione di più episodi delittuosi, pur essendo consapevole della falsità di alcuni di essi. (Fattispecie in cui venivano segnalati una pluralità di episodi di cessione di stupefacenti, uno solo dei quali non veritiero).
Cass. civ. n. 14883/2017
Ai fini della configurabilità del reato di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 cod. pen., le azioni intimidatorie devono essere atte ad ostacolare l'esercizio del complesso di competenze e funzioni del pubblico ufficiale, non assumendo rilevanza lo specifico servizio da questi in concreto svolto. (Fattispecie relativa ad espressioni e condotte minatorie di un automobilista nei confronti di un vigile urbano, impegnato nel servizio scolastico di presidio alle strisce pedonali, che gli aveva intimato verbalmente di spostare l'autovettura contromano e in divieto di sosta).
Cass. civ. n. 45754/2017
In tema di pene accessorie, l'articolo 12, comma primo, lett. e), del d.lgs.74 del 2000, che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per taluno dei reati previsti nel medesimo decreto, attribuisce al giudice la determinazione della durata della pubblicazione entro il limite dei trenta giorni sulla base di una valutazione discrezionale non esercitabile in sede di giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 25771/2017
Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame - purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria - atteso che il secondo comma dell'art. 636 cod. pen. prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria.
Cass. civ. n. 27392/2016
In tema di reati contro la P.A., la disposizione di cui all'art. 360 cod. pen., che prevede la configurabilità del reato anche nelle ipotesi in cui il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica soggettiva pubblicistica, costituisce una eccezione alla regola generale secondo cui tale qualifica deve sussistere al momento della commissione del reato, ne consegue che tale disposizione non è applicabile nei casi in cui il fatto commesso si riferisca ad un ufficio o servizio che l'agente inizi ad esercitare in un momento successivo.
Cass. civ. n. 42962/2016
Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell'incarico di consulenza medico - legale per l'omesso rilascio di un'espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell'incarico).
Cass. civ. n. 40021/2016
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.
Cass. civ. n. 52200/2016
Il delitto di cui all'art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale.
Cass. civ. n. 32673/2015
Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, dovendo invece escludersi il reato quando il fatto sia diverso da quello accertato soltanto per modalità secondarie della sua realizzazione, che non ne modificano l'aspetto strutturale e non incidono sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (Fattispecie relativa ad una denuncia per detenzione di stupefacenti a carico di un solo soggetto, che dinanzi al giudice aveva ammesso le proprie responsabilità a titolo di concorso; in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di condanna).