Art. 484 – Codice penale – Falsità in registri e notificazioni
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali , scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25698/2024
Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.
Cass. civ. n. 16478/2024
La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado.
Cass. civ. n. 29891/2023
In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. pen. n. 6963/2021
Risponde del delitto di falsità in registri e notificazioni colui che, sottoscrivendo o lasciando che venga sottoscritta la richiesta di attivazione di una scheda telefonica a nome di una persona non presente, ignara dell'operazione, la annoti nei registri, così determinando la registrazione di dati non veri al CED (Centro Elettronico di Documentazione).
Cass. pen. n. 7019/2019
In tema di falsità in registri e notificazioni, quando è previsto che un registro sia soggetto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, le eventuali false indicazioni in esso operate hanno rilievo penale a norma dell'art. 484 cod. pen., a nulla rilevando che abbia concretamente proceduto all'accertamento della falsità un'autorità diversa da quella di pubblica sicurezza. (Fattispecie in tema di registrazioni previste dall'art. 128 t.u.l.p.s. in cui il controllo e l'accertamento della falsità era stato effettuato dalla guardia di finanza).
Cass. pen. n. 26580/2018
In tema di falsità in atti e registri, la configurabilità del reato di cui all'art. 484 cod. pen. non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime di una certificazione vigente all'epoca della condotta, ne elimino con efficacia "ex nunc" l'obbligatorietà, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa alla falsificazione del modulo di assenza alla guida formato dall'autotrasportatore previsto dal d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144, attuativo, della direttiva 2006/22/CE, la cui obbligatorietà è stata eliminata dal Reg. UE 2014/165, Commission clarification n. 7) .
Cass. pen. n. 3560/2008
Integra il tentativo di falsità in registri (art. 56 e 484 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'agenzia di «pratiche auto» lasci, nel registro sottoposto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, spazi in bianco, ancorché numerati, trattandosi di attività diretta in modo non equivoco alla abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe risultato in ragione dell'alterata collocazione cronologica.
Cass. pen. n. 10753/2004
In materia di rifiuti, inserire « false indicazioni» che non hanno quindi alcuna corrispondenza nella realtà, nei registri di carico e scarico integra il reato di cui all'art. 484 c.p. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso l'applicabilità, in base al principio di specialità, dell'art. 52 del D.L.vo N. 22/97 che reprime con una sanzione pecuniaria la violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, riferendosi tale norma alla tenuta dei registri « in modo incompleto» ovvero in modo « inesatto» cioè a dati esistenti anche se non completi o esatti).
Cass. pen. n. 12630/2000
In tema di reati concernenti la vendita di armi, il delitto di commercio senza licenza può ritenersi integrato quando il titolare dell'autorizzazione ne violi i limiti imposti per qualità o quantità, mentre deve escludersi la sussistenza del reato quando la cessione di armi comprese per numero e qualità tra quelle autorizzate avvenga in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 35 T.U.L.P.S., in quanto la mancata o falsa registrazione dei destinatari della vendita è punibile a norma del citato art. 35 o dell'art. 484 c.p. (falsità nei registri e notificazioni).