Art. 497 – Codice penale – Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona , ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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