Art. 497 – Codice penale – Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona , ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27748/2024
Il delitto di ricettazione e quello di possesso di segni distintivi contraffatti possono concorrere, descrivendo le fattispecie incriminatrici condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 6873/2024
L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 35365/2023
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 24808/2023
Integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto -, nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen.
Cass. civ. n. 4587/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.