Avvocato.it

Art. 497 ter — Possesso di segni distintivi contraffatti

Art. 497 ter — Possesso di segni distintivi contraffatti

Le pene di cui all’articolo 497 bis si applicano anche, rispettivamente:

  1. 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
  2. 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.
  1. 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
  2. 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 6784/2015

Non è configurabile il concorso apparente di norme tra la fattispecie prevista dall’art. 497 ter, comma primo, n. 1, cod. pen. e quella disciplinata dall’art. 177 D.L.vo n. 285 del 1992, atteso che mentre la prima punisce la detenzione di oggetti che simulano la funzione dei corpi di polizia, la seconda sanziona invece l’abuso nell’utilizzo dei dispositivi in questione nella circolazione stradale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato di cui all’art. 497 ter cod. pen. in relazione alla condotta di un privato cittadino il quale aveva detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore blu del tipo in uso alle forze di polizia).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 35094/2013

Integra il reato di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell’attualità dell’uso è richiesto solo per l’ipotesi di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, prima parte, c.p. – che commina la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano ‘in usò alla Polizia – mentre l’ipotesi di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso stesso del segno. (Nella specie si trattava di paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 30457/2011

La detenzione di segni distintivi e contrassegni in uso a Corpi di Polizia deve ritenersi illegittima – e, quindi, punibile ex art. 497 ter c.p. – anche per scadenza della licenza.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze