Art. 498 – Codice penale – Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34626/2024
In tema di prova testimoniale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità della deposizione ex artt. 187 e 194 cod. proc. pen. la circostanza che essa verta anche su fatti non specificamente afferenti all'imputazione, sicché la prova raccolta con riguardo a fatti che da questa esorbitano, in carenza dalla contestazione di un fatto diverso, risulta pienamente valida e utilizzabile, anche ai fini di apprezzare la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del narrato.
Cass. civ. n. 12746/2024
In tema di sanzioni disciplinari, l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli standard valutativi dell'attuale coscienza sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che - pur considerando antiquato e non condivisibile il metodo educativo della docente - aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata ad un'insegnante della scuola elementare, che in sede penale era stata condannata per aver maltrattato gli alunni di 6-7 anni, sottoponendoli a ripetuti atti di violenza fisica e psicologica).
Cass. civ. n. 8648/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto debole sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Cass. civ. n. 3839/2024
In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.
Cass. civ. n. 10130/2023
In caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione di attendibilità della prova dichiarativa decisiva, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto funzionale alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevole all'imputato, non può risolversi nella conferma delle dichiarazioni già rese in primo grado, ma richiede, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza, che la prova sia assunta secondo le regole dell'esame incrociato.
Cass. pen. n. 31427/2012
Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche di cui all'art. 347 cod. pen. e l'illecito amministrativo dell'usurpazione di titoli ed onori sanzionato dall'art. 498 cod. pen. occorre avere riguardo al bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che nel primo caso è finalizzato a proteggere l'interesse volto a riservare l'esercizio di pubbliche funzioni a soggetti che ne abbiano effettiva e concreta investitura, mentre nel secondo caso è volto a tutelare la pubblica fede, che può essere tratta in inganno da false apparenze.
Cass. pen. n. 715/1999
Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di "Avocato", se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della l. 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno "studio") o se non abbia seguito il procedimento di cui al D.lg. 27 gennaio 1992 n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.
Cass. pen. n. 5534/1999
L'art. 498 c.p. considera due distinte ipotesi delittuose; mentre quella di usurpazione di titolo del primo comma richiede per la sua punibilità la pubblicità (... abusivamente portata in pubblico, ... indossa abusivamente in pubblico) in quanto tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno da false apparenza determinate da comportamenti esternati in pubblico, per l'ipotesi di cui al secondo comma non è necessario l'estremo della pubblicità del comportamento in considerazione del termine usato «si arroga» che si riferisce essenzialmente al fatto di attribuirsi indebitamente o illegittimamente titoli od onori. (Fattispecie in cui l'imputato, trovato in possesso di un biglietto da visita recante la propria foto tessera in divisa da carabiniere, con relativa dicitura e timbro datario, di manette, fondina ascellare, pistola a salve priva del tappo rosso e cartucce inesplose, era stato assolto in quanto non aveva fatto mostra in pubblico del titolo o della qualità da esso documentato; la Suprema Corte ha annullato con rinvio affinché il giudice di merito valutasse se il possesso dei detti oggetti potesse integrare o meno l'abusiva attribuzione della qualità di carabiniere).
Cass. pen. n. 11224/1995
È insindacabile in cassazione, se sorretta da congrua motivazione, la valutazione dei giudici di merito di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 498 c.p. nel fatto dell'apposizione di targa all'ingresso di uno studio professionale di un dottore in giurisprudenza, iscritto all'albo dei ragionieri, recante la dicitura di «dottor ragioniere» nella prima riga, e nella seconda, di commercialista. (Nella fattispecie i giudici d'appello non avevano ritenuto provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, rappresentato dalla volontà di ingannare la pubblica fede, ingenerando l'erronea opinione di avere la qualifica di dottore commercialista, in contrapposizione all'eventualità della buona fede dell'agente, in correlazione all'uso corrente del termine commercialista, in riferimento ad attività svolta nel campo del diritto commerciale).
Cass. pen. n. 4033/1985
Nel delitto di cui all'art. 496 c.p. (come anche in quello previsto dall'art. 495 c.p.) l'inganno è rivolto alla pubblica amministrazione e consiste in false risposte (o attestazioni) su qualità personali giuridicamente rilevanti. Si ha invece il delitto di cui all'art. 498 c.p. quando la fede della generalità dei cittadini viene tratta in inganno sia mediante la pubblica esibizione di segni distintivi di particolari uffici pubblici o di professioni protette (per le quali cioè è richiesta una speciale abilitazione dello Stato), sia mediante la pubblica auto-attribuzione di particolari titoli conferiti dalla potestà pubblica o di qualità inerenti ad alcuno degli indicati uffici o professioni.
Cass. pen. n. 3072/1985
Il reato di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 c.p., non può considerarsi assorbito da quello di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 stesso codice. I due reati, infatti, possono concorrere materialmente poiché le due norme tutelano distinti beni giuridici.
Cass. pen. n. 313/1984
Nel caso di procedimento penale per usurpazione di titoli, di cui all'art. 498 c.p., qualora attraverso inserzioni su di un giornale, si sia mascherato l'esercizio della prostituzione, annunciando di esercitare l'attività di massaggiatrice e fisioterapista, il sindacato italiano terapisti della riabilitazione è legittimato a costituirsi parte civile. Infatti alle associazioni sindacali nazionali compete una legittimazione propria alla tutela giudiziaria dell'interesse collettivo del sindacato ed esse sono legittimate alla costituzione di parte civile nel procedimento penale per un reato dal quale sia derivato loro un danno anche solo morale.