Art. 518 duodevicies – Codice penale – Confisca
Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518 undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 30653/2024
Il delitto previsto dall'art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, confluito, in stretta continuità normativa, in quello di cui all'art. 518-novies cod. pen., non richiede l'accertamento dell'"interesse culturale" dei beni archeologici, né che questi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, nel caso in cui si sostanzi in violazioni attinenti alla loro alienazione, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche degli stessi.
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 36265/2023
In tema di esportazione illecita di beni di interesse culturale, sussiste continuità normativa tra l'abrogato delitto di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e quello attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen., introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, che punisce chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, indipendentemente dal fatto che i predetti beni siano stati oggetto di una formale dichiarazione di interesse culturale.
Cass. civ. n. 25343/2023
In tema di esportazione di beni di interesse culturale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, integra il reato di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen.) il trasferimento all'estero di un'opera artistica di autore non vivente, eseguita da oltre settanta anni, di valore inferiore a euro 13.500, a condizione che il bene sia dichiarato di "eccezionale rilevanza" dalla competente amministrazione preposta alla gestione del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di restituzione di un crocifisso ligneo del diciassettesimo secolo sul rilievo che fosse necessario accertare, ai fini dell'astratta configurabilità del reato, la "eccezionale rilevanza" dell'interesse culturale del bene).
Cass. civ. n. 24190/2005
La pubblicazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), prevista dall'art. 518 c.p., va disposta anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, atteso che la disposizione de qua, come quella di cui all'art. 36 c.p., non differenzia quest'ultimo dal reato consumato.
Cass. pen. n. 2196 del 17 settembre 1996
La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 c.p. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, poiché le predette norme non differenziano quest'ultimo dal reato consumato.