Art. 501 – Codice penale – Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose [265, 269, 656] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci , ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822 [501bis].
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28, 32 quater, 518].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 36929/2020
Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci, di cui all'art. 501-bis cod. pen., è necessario che la condotta speculativa, posta in essere da colui che esercita un'attività produttiva o commerciale con una certa stabile continuità, comporti un aumento ingiustificato dei prezzi di beni di prima necessità tale da determinare - per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci oggetto della manovra e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del mercato - una situazione di serio pericolo e di possibile nocumento per l'economica pubblica generale, con effetti, quindi, non limitati in un ambito meramente locale di mercato.
Cass. civ. n. 14534/1989
Ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. Tuttavia, perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tal condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall'art. 501 bis, c.p. nei confronti dell'andamento del mercato interno e, cioè, che essa, per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione «mercato interno», contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un «mercato locale», però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato, essendo il fatto circoscritto alla vendita soltanto di due generi di prodotti ortofrutticoli - patate e zucchine - posta in essere da un singolo ed isolato dettagliante).
Cass. civ. n. 2385/1983
Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci mediante sottrazione all'utilizzazione o al consumo, non è sufficiente la semplice detenzione della merce in magazzino ovvero la prassi commerciale di rifiutare la vendita a taluni clienti, preferendone altri.