Art. 656 – Codice penale – Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [265, 269, 501, 658] , con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34760/2024
Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo.
Cass. civ. n. 31753/2024
In tema di accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale, hanno natura sostanziale le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché le stesse, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, non possono essere applicate retroattivamente, mentre non hanno analoga natura le disposizioni introdotte dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che hanno inciso solo sulle modalità di funzionamento degli istituti.
Cass. civ. n. 22257/2024
In forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 16327/2024
In tema di esecuzione di pene detentive, è legittimo l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.
Cass. civ. n. 14859/2024
In tema di sanzioni sostitutive, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, cui abbia fatto seguito l'istanza di concessione di misura alternativa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente in relazione alla medesima condanna.
Cass. civ. n. 8361/2024
In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.
Cass. civ. n. 47113/2023
In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, laddove questi coincidano con i reati satelliti, è necessario fare riferimento alla pena inflitta, in concreto, a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
Cass. civ. n. 35686/2023
In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.
Cass. civ. n. 24710/2023
In tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell'esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta.
Cass. pen. n. 9475/1996
Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.), è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un'astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse. (Nella specie la Suprema Corte, sulla base di tale principio, ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza con la quale il giudice di merito, assumendo apoditticamente l'impossibilità del verificarsi di alcun turbamento dell'ordine pubblico, aveva assolto dal reato in questione un soggetto il quale, in un periodo di tempo nel quale si susseguivano frequenti notizie in ordine alla diffusione del fenomeno dell'usura ed alle gravissime conseguenze, anche mortali, che ne scaturivano nei confronti delle vittime, aveva falsamente dichiarato ad un giornalista, con la consapevolezza della futura pubblicazione, di essersi indebitato con usurai per una forte somma di danaro, a cagione di una malattia della moglie, e di essere disposto a vendere taluni suoi organi per trovare il danaro occorrente a saldare il debito).
Cass. pen. n. 3967/1977
A differenza della «voce», caratterizzata dalla vaghezza e dalla incontrollabilità, la «notizia» rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 656 c.p. (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose), è non del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che consentano la identificazione degli elementi essenziali di un fatto e ne rendano possibile il controllo. (Nella specie, è stata ritenuta legittima l'assoluzione di un giornalista il quale aveva scritto su un quotidiano di essere a conoscenza, attraverso voci spontanee di cittadini, che in ambienti della estrema sinistra e governativi si stava meditando di provocare a Napoli gravissimi incidenti sulla falsariga dei sistemi praticati a Milano in Piazza Fontana).