Art. 508 – Codice penale – Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale [614, 633, 634], ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente [510-512, 635].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 39832/2023
In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio.
Cass. pen. n. 27949/2020
Sussiste concorso di reati, e non concorso apparente di norme, tra il delitto di arbitraria invasione ed occupazione di aziende agricole e industriali, di cui all'art. 508, primo comma, cod. pen., e quello di sabotaggio, previsto dal secondo comma della medesima norma, che punisce il danneggiamento degli edifici, delle strutture, dei macchinari o strumenti adibiti alla produzione e delle scorte di tali aziende.
Cass. pen. n. 176/1966
Il dolo specifico richiesto dall'art. 508 c.p. non restringe l'ipotizzabilità della figura criminosa in quei fatti che siano ispirati unicamente dall'intento d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro sì da escludere quelli che siano accompagnati anche da altro motivo, ma serve a differenziare il reato di cui all'articolo citato dalle altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con lo stesso.
Cass. pen. n. 143/1966
Il sabotaggio è un danneggiamento qualificato, non soltanto per la natura dei beni su cui cade l'attività delittuosa, ma anche per lo scopo, che si propone l'agente, d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro. Il delitto di sabotaggio continuato postula, non meno dell'altra ipotesi di reato (arbitraria invasione di aziende agricole o industriali) prevista nella prima parte dello stesso art. 508 del codice penale, un dolo specifico: lo scopo d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro.