Art. 553 – Codice penale – Incitamento a pratiche contro la procreazione
[Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 21888/2024
Non è abnorme, bensì pienamente corretto, il provvedimento con il quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, competendo al giudice la rinnovazione della notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., solo in ipotesi di notificazione tardiva o invalida, ma non del tutto inesistente.
Cass. civ. n. 16027/2024
In materia di pignoramento presso terzi, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in mancanza di espresso addebito all'esecutato, qualora, per l'incapienza del credito assegnato, non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del terzo, fa capo per la differenza al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.
Cass. civ. n. 11864/2024
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.
Cass. civ. n. 8793/2024
In caso di espropriazione presso terzi, il decorso del termine triennale di prescrizione per l'incasso dell'assegno circolare emesso da una banca, quale terzo pignorato, per ottemperare all'ordinanza di assegnazione, comporta il venir meno di ogni possibile azione nei riguardi dell'emittente da parte del creditore procedente, beneficiario dell'assegno, il quale non può ottenere, in un autonomo giudizio di cognizione, la condanna dell'istituto di credito alla riemissione dell'assegno o al pagamento della relativa provvista, essendosi estinta ogni obbligazione cartolare, ed essendo, di regola, carente di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l'emissione dell'assegno, salva l'allegazione della specifica utilità, giuridicamente apprezzabile, ottenibile dal giudizio di cognizione e diversa da quella offerta dal titolo esecutivo di cui è già munito, integrato dall'ordinanza di assegnazione.
Cass. civ. n. 20138/2023
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Cass. civ. n. 18123/2023
In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo della cui prova - che può essere fornita anche per presunzioni - è gravata la parte che di esso voglia avvalersi.
Cass. civ. n. 17856/2023
In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni.
Cass. civ. n. 17021/2023
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione.
Cass. civ. n. 15822/2023
In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Cass. civ. n. 12813/2023
Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".
Cass. civ. n. 5073/2023
In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).
Cass. civ. n. 108/2023
In tema di esecuzione forzata, laddove l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - resa all'esito della dichiarazione positiva del terzo pignorato - non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva intentata dal creditore, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla suddetta ordinanza, nei confronti del terzo pignorato, quest'ultimo non può far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.