Art. 552 – Codice penale – Procurata impotenza alla procreazione

[Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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