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Art. 606 — Arresto illegale

Art. 606 — Arresto illegale

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [ 323 ], è punito con la reclusione fino a tre anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38247/2002

Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l’elemento materiale (privazione della libertà), ma si differenziano per l’elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell’agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e, nel secondo, quella di metterla, sia pure illegalmente, a disposizione dell’autorità competente. (Fattispecie relativa a conflitto di competenza).

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Cass. pen. n. 3413/1996

Il delitto di arresto illegale, così come quello di perquisizione arbitraria, richiede per la sua configurazione l’abuso di potere del pubblico ufficiale, rientrando così fra le ipotesi di reato a cosiddetta illiceità o antigiuridicità speciale. Conseguentemente, l’abuso o l’arbitrarietà dell’atto compiuto, oltre ad essere parte integrante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e volontà dell’abuso delle funzioni da parte dell’agente.

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