Art. 608 – Codice penale – Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente , è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale [357], rivestito, per ragioni del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33365/2024
In tema di impugnazioni, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione disposta dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente impugnata "per saltum" dal pubblico ministero, può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13081/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).
Cass. civ. n. 6892/2024
L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 40373/2023
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).
Cass. civ. n. 29083/2023
Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., per la mancata attivazione, in presenza di dichiarazioni "de relato", della sequenza procedimentale prevista dall'art. 195, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. per l'escussione delle fonti dirette nominativamente indicate nel corso della deposizione.
Cass. civ. n. 785/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualificato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione in quanto volto a censurare l'impostazione motivazionale della sentenza.
Cass. pen. n. 26022/2018
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 608 cod. pen. non è sufficiente l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia, pur potendo atti di violenza fisica (quali percosse, lesioni e simili) riconducibili ad altre ipotesi di reato, integrare anche il reato in questione, laddove incidano sulla sfera di libertà personale del soggetto passivo, determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, il delitto previsto dall'art. 608 cod. pen. concorre con quelli di percosse, lesioni e simili).
Cass. pen. n. 31715/2004
Integra il delitto di cui all'art. 608 c.p. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), la condotta del pubblico ufficiale che sottoponga la persona arrestata, di cui abbia la custodia, a misure di rigore non consentite dalla legge e vessazioni, di guisa che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca un'ulteriore restrizione oltre quella legale, insita nella custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 608 c.p. nella condotta di alcuni carabinieri che avevano condotto un minore tratto in arresto nel garage della caserma, dove lo avevano costretto a stare seduto con i piedi sollevati per essere colpito ai malleoli, a subire il gioco del soldato ecc., così ponendo in essere una nuova e diversa costrizione rispetto a quella legale da cui era derivata la lesione della residua libertà del minore).
Cass. pen. n. 9003/1982
Per configurare il reato di cui all'art. 608 c.p. non basta l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia, ma occorre che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca, per effetto della violenza, un'ulteriore restrizione.