Art. 609 – Codice penale – Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323], esegue una perquisizione o un'ispezione personale , è punito con la reclusione fino ad un anno.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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