Art. 609 ter – Codice penale – Circostanze aggravanti
La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34588/2024
In tema di pornografia minorile, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, riconosciuta per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, sopravvenuta alla decisione in grado di appello, dell'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi, a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, "ictu oculi", la configurabilità stessa della diminuente speciale.
Cass. civ. n. 32149/2024
Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.
Cass. civ. n. 29356/2024
In tema di violenza sessuale, l'esplicita e iniziale manifestazione di dissenso all'intrusione altrui nella propria sfera sessuale da parte della persona offesa non può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenti concludenti di segno contrario, sicché non è consentito all'agente confidare sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito.
Cass. civ. n. 28485/2024
L'incompetenza per materia derivante da connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., non rilevata d'ufficio o eccepita antecedentemente alla conclusione dell'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, non può essere eccepita, né rilevata per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24547/2024
Ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale, la connessione di cui all'art. 609-septies, comma quarto, n. 4, cod. pen., non è limitata alle ipotesi contemplate dall'art. 12 cod. proc. pen, ma comprende anche la connessione meramente investigativa prevista dall'art. 371, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 23400/2024
In tema di ricorso per cassazione, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di "periculum in mora", causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame, posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarla d'ufficio.
Cass. civ. n. 20351/2024
In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).
Cass. civ. n. 18879/2024
In tema di pene accessorie, la durata della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 5, cod. pen, dev'essere determinata, in concreto, dal giudice, con motivazione che indichi, tra i criteri enumerati dall'art. 133 cod. pen., quelli posti a fondamento del giudizio di gravità delle condotte e di negativa personalità dell'agente.
Cass. civ. n. 10649/2024
In tema di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 609-octies, comma quarto, cod. pen., può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime).
Cass. civ. n. 1231/2024
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa dal delitto di violenza sessuale, costituitasi parte civile, non è ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui alla stessa è riconosciuta la provvisionale, posto che tale ammissione, automatica "ex lege", a prescindere da limiti reddituali, non si traduce nell'accertamento di uno stato di insolvibilità della destinataria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero della somma corrispostale a detto titolo nel caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 50298/2023
In tema di pornografia minorile, la nozione di "attività sessuali" di cui all'art. 600-ter, comma settimo, cod. pen. va intesa in senso più ampio di quello riconosciuto alla diversa nozione di "atto sessuale", rilevante ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., posto che il legislatore, onde tutelare l'integrità psicofisica del minore rispetto a coinvolgimenti sessuali di ogni tipo, ha voluto preservarlo da ogni strumentalizzazione valevole a coinvolgerlo sul piano sessuale, non solo mediante la sua correlazione ad espliciti e concreti atti sessuali, ma anche attraverso la sua riconduzione ad attività sessuali meramente simulate.
Cass. civ. n. 46924/2023
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito.
Cass. civ. n. 45314/2023
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione. (Fattispecie relativa a censure attinenti alla sussistenza del "fumus" del reato, dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e basate su elementi nuovi desunti da una perizia).
Cass. civ. n. 44928/2023
In tema di violenza sessuale commessa in danno di persona offesa minore degli anni quattordici, l'ignoranza dell'età della vittima non assume rilievo ai fini dell'esclusione della colpevolezza del soggetto agente nel caso in cui quest'ultimo assuma di essere stato indotto erroneamente a ritenere maggiorenne la persona offesa in ragione della sola indicazione, da parte della stessa, di false generalità sulla piattaforma di un noto "social media".
Cass. civ. n. 37979/2023
È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Cass. civ. n. 35303/2023
In tema di violenza sessuale, non è di ostacolo al riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., il fatto che il reato sia commesso da un docente, all'interno di un istituto scolastico, in danno di allievi, posto che l'abuso di autorità è già stato considerato dal legislatore come elemento integrativo della fattispecie incriminatrice, nonché ai fini della procedibilità d'ufficio del reato.
Cass. civ. n. 33030/2023
A fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale.
Cass. civ. n. 24375/2023
In tema di misure cautelari personali, il giudice che valuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di natura sessuale non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative riguardanti i fatti per cui si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, né è obbligato a fissare la data entro cui espletare la necessaria attività d'indagine, stante la sussistenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che spetta eventualmente all'indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza, diversamente ammettendosi una non corretta sovrapposizione tra procedimenti cautelari che seguono, "ex positivo iure", regole diverse).
Cass. civ. n. 22365/2023
In caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza.
Cass. civ. n. 16091/2023
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la genericità, anche parziale, del provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dovendo i principi generali in materia di impugnazioni recedere a fronte di provvedimenti idonei a incidere sullo "status libertatis". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dell'obbligo di tenersi a una determinata distanza dai medesimi, sul rilievo che non era stata data specifica indicazione dell'ambito territoriale del divieto).
Cass. civ. n. 11168/2023
Il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata.
Cass. civ. n. 9314/2023
In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di un'imputazione che collocava il contestato episodio di violenza sessuale in un arco temporale di ventidue giorni).
Cass. civ. n. 9015/2023
E' ammissibile il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di impugnazione originario, nel caso in cui riguardi questioni d'inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché, ove il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata, il giudice è, comunque, tenuto a pronunciarsi.
Cass. civ. n. 5352/2023
La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.
Cass. civ. n. 396/2023
La condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l'atto di impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Cass. pen. n. 36011/2023
E' configurabile il concorso dell'aggravante speciale del rapporto di paternità, di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., con quella comune dell'abuso di relazioni domestiche, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen., dovendosi escludere, in ragione della diversità della "ratio", della natura e del fondamento delle stesse, la sussistenza di un concorso apparente di norme, con conseguente operatività del criterio dell'assorbimento.
Cass. pen. n. 5234/2022
Il delitto di lesioni personali concorrente con quello di violenza sessuale non assorbe la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, seconda parte, cod. pen. essendo la nozione di "malattia nel corpo o nella mente" del reato di lesioni meno ampia di quella di "pregiudizio grave" di cui a detta aggravante, contenendo quest'ultima un elemento specializzante costituito dall'età della parte lesa e potendo essa derivare da una condotta non necessariamente commessa con violenza fisica.
Cass. pen. n. 17383/2021
In tema di reati sessuali, la circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma primo, n. 4 cod. pen. non riguarda il modo con cui vengono esercitate la violenza o la minaccia, bensì una condizione oggettiva della persona offesa, che preesiste e non si identifica con le stesse. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di condanna relativamente alla ritenuta sussistenza di detta aggravante in un caso di violenza sessuale commessa nei confronti di una donna legata al letto con un lenzuolo per il tempo strettamente necessario alla consumazione della violenza).
Cass. pen. n. 7754/2021
In tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli. (Fattispecie di violenza sessuale, nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto l'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 2, cod. pen., nella condotta dell'imputato che, nei due episodi di violenza commessi, aveva portato con sé una pistola, in un'occasione sulla schiena e con il calcio in vista e in un'altra al fianco).
Cass. pen. n. 8223/2020
In tema di reati sessuali, la previsione di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, è riferibile solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma è stata introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, adottato in forza della legge 6 agosto 2013, n. 96, che delegava il Governo al recepimento di direttive europee, tra cui quella 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ma che non attribuiva al legislatore delegato anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni).
Cass. pen. n. 35990/2020
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma primo, n. 4), cod. pen. la compromissione della libertà personale della vittima deve preesistere cronologicamente alla condotta di violenza, così da agevolare la stessa per la diminuita capacità di difesa.
Cass. pen. n. 45938/2019
In tema di reati sessuali, la previsione di cui all'art. 609 ter, comma primo, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, è riferibile solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma è stata introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, adottato in forza della legge 6 agosto 2013, n. 96, che delegava il Governo al recepimento di direttive europee, tra cui quella 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ma che non attribuiva al legislatore delegato anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni).
Cass. pen. n. 43244/2019
Non si applicano al delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'art. 609-quater cod. pen., le aggravanti previste dall'art. 609-ter cod. pen., diversamente determinandosi una violazione del principio di legalità, atteso che nessuna disposizione di legge estende l'applicabilità di tali aggravanti, specificamente riferite all'ipotesi di violenza sessuale, anche al predetto delitto e che l'art. 609-quater, comma sesto, cod. pen., nell'autonomamente tipizzare, in relazione allo stesso, l'aggravante collegata all'età inferiore a dieci anni della persona offesa, espressamente richiama "quoad poenam" soltanto l'art. 609ter, comma secondo, cod. pen.
Cass. pen. n. 23153/2019
In tema di reati sessuali, la previsione di cui all'art. 609-ter, primo comma, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, prevede due distinte ipotesi, di cui solo la seconda prende in considerazione l'età della vittima, limitandosi la prima a considerare le «violenze gravi», a prescindere dal fatto che la vittima del reato sia maggiorenne o minorenne. (In motivazione la Corte ha escluso che la normativa di cui al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha introdotto l'aggravante in oggetto, sia dedicata ai soli minori, come confermato, altresì, dal rilievo che l'art. 609, primo comma, n. 5-quinquies, cod. pen. prevede un'ipotesi in cui si prescinde dall'età della vittima).
Cass. pen. n. 48822/2018
In tema di violenza sessuale, la relazione affettiva, la cui sussistenza integra la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., va limitata ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano facilitato il compimento del delitto, indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima, sia dalla stabilità e/o durata della "relazione", e non va estesa fino a ricomprendere qualsiasi legame caratterizzato da intensità di sentimenti.(Nella fattispecie la S.C. ha censurato la sentenza di merito che aveva ravvisato i requisiti di siffatta relazione affettiva nella stabile ospitalità offerta dall'imputato alla persona offesa, insieme alla sorella e al loro padre, presso la sua abitazione).
Cass. pen. n. 15830/2018
La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età minore di anni quattordici ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra, in considerazione dell'età della parte lesa, gli estremi della fattispecie di cui all'art. 609-quater cod. pen., e non di quella di cui al comma primo dell'art. 600-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 46592/2017
In tema di violenza sessuale su minori, la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze concretamene idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull'incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa.
Cass. pen. n. 46453/2017
In tema di reati sessuali, il principio del "favor rei", per cui, nel dubbio sulla data di commissione del reato, è esclusa l'applicabilità dell'aggravante della minore età di anni dieci prevista dall'articolo 609-ter, comma secondo cod. pen., opera solo in caso d' incertezza assoluta sulla data della commissione del reato, non eliminabile attraverso deduzioni logiche.
Cass. pen. n. 46766/2011
Le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dall'art. 609 ter, comma primo, n. 1, c.p. (violenza sessuale commessa ai danni di minore infraquattordicenne) e dall'art. 609 ter, comma primo, n. 5, c.p. (violenza sessuale commessa dal reo legato da rapporto di parentela con la vittima infrasedicenne), sono equipollenti per quanto riguarda la misura dell'aumento di pena.
Cass. pen. n. 29603/2011
Il delitto di violenza sessuale, aggravato dalla circostanza speciale dell'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti gravemente lesive della salute della persona offesa assorbe quello di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti. (Fattispecie nella quale erano stati contestati entrambi i reati ad un soggetto che aveva costretto alcune donne al compimento di atti sessuali, ponendole in condizioni di incapacità mediante somministrazione di un caffè mescolato con narcotici).
Cass. pen. n. 11243/2010
Il genitore esercente la potestà sul figlio minore vittima di abusi sessuali commessi dal coniuge risponde del reato se, venuto a conoscenza di detti abusi, ove omette un intervento diretto a impedire l'evento. (Nella specie, relativa ad abusi sessuali commessi dal padre ai danni della figlia minore e personalmente constatati dalla madre, la Corte ha affermato che l'obbligo di intervento imponeva a quest'ultima di denunciare il marito).
Cass. pen. n. 49586/2009
La circostanza aggravante della violenza sessuale "su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale" include anche le ipotesi nelle quali lo stato del soggetto passivo non discenda da un potere pubblicistico ed abbia natura illecita comprensiva del sequestro di persona.
Cass. pen. n. 37068/2009
È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 9 c.p. (nella specie, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto) anche se il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall'altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità. (Fattispecie in tema di violenza sessuale commessa da sacerdote).
Cass. pen. n. 2119/2009
Con riferimento al reato di violenza sessuale nei confronti di minore infraquattordicenne, la posizione di convivenza dell'imputato con la madre del minore stesso può rappresentare presupposto dell'"abuso di autorità".
Cass. pen. n. 19725/2008
In tema di violenza sessuale in danno di minori, la circostanza aggravante della minorata difesa è compatibile con quella della minore età a condizione che il reo non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima, in quanto mentre l'aggravante speciale prescinde dalle modalità dell'azione, quella comune riguarda proprio tali modalità. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la compatibilità delle due aggravanti, avendo il reo approfittato della gracilità fisica delle vittime, circostanza fattuale apprezzata ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p. ).
Cass. pen. n. 18360/2008
In tema di violenza sessuale, è configurabile l'aggravante speciale di cui all'art. 609 ter, comma primo, n. 2, c.p. (aver commesso il fatto con l'uso di sostanze narcotiche ) quando lo stato di incoscienza della vittima sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all'agente di porre in essere la condotta vietata. (Fattispecie di violenza sessuale posta in essere da medico anestesista e consistita nel denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali di alcune pazienti mentre si trovavano in stato di incoscienza )
Cass. pen. n. 4730/2008
Il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento sessuale dei figli minori, ha l'obbligo di impedire che costoro compiano atti di violenza sessuale, per cui risponde penalmente, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p., di tali atti, quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul «garante»; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittima l'affermazione di responsabilità dell'imputato il quale, oltre ad avere egli stesso compiuto atti di violenza sessuale sui figli minori, aveva anche consentito che alcuni di costoro commettessero analoghi atti su altri fratelli e su estranei).
Cass. pen. n. 45645/2003
Il delitto di violenza sessuale aggravata dalla circostanza che la persona era «comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale» non assorbe quello di sequestro di persona, perchè non rappresenta un reato complesso, per la sussistenza del quale è necessario che l'astratta formulazione della fattispecie incriminatrice faccia riferimento - o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante - ad un fatto che costituisca di per sè reato. La descrizione legislativa dell'aggravante di cui al n. 4 dell'art. 609 ter c.p. non presenta, invece, tale caratteristica: essa include non solo la condizione di vittima di un sequestro di persona, ma una pluralità di situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione, o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertà di locomozione all'interno di un edificio).
Cass. pen. n. 34793/2001
In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci, risulta legittimo il provvedimento di sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, venendo tale misura ad incidere sull'esercizio di quegli stessi poteri in relazione ai quali l'abuso appare perpetrato, ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte, ma altresì porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisizione della prova nel successivo iter processuale.
Cass. pen. n. 5081/1999
La circostanza aggravante prevista dall'art. 609 ter, comma primo n. 1 c.p., prevedendo l'aumento di un quinto della pena prevista dall'art. 609 bis stesso codice, non può essere considerata come circostanza ad effetto speciale e, conseguentemente, di essa non può tenersi conto ai fini della determinazione della competenza. (Fattispecie relativa a concorso di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p. e tentativo di violenza sessuale aggravata previsto dagli artt. 56, 609 bis e 609 ter c.p., in ordine alla quale è stato ritenuto più grave, ai fini della competenza per territorio, il sequestro). Non risultano precedenti.
Cass. pen. n. 8855/1996
In tema di violenza sessuale, la diminuente secondo cui «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi», benché collocata nell'art. 609 bis c.p. (introdotto dall'art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66: norme contro la violenza sessuale), per la sua intrinseca valenza e per essere riferita alla fattispecie-base del nuovo reato (di «violenza sessuale») è astrattamente riferibile (e quindi applicabile) anche alle ipotesi circostanziate dell'art. 609 ter e concorre ai fini della determinazione in concreto della pena, con l'attenuante generica di cui all'art. 62 bis c.p. (Nella specie la S.C., nell'annullare, ex art. 2 c.p. con riferimento alla sopravvenuta legge n. 66 del 1996, sentenza di condanna per il reato aggravato di atti di libidine violenti commessi in danno di bambina di tre anni e mezzo, ha demandato al giudice del rinvio di valutare, in concreto, quale sia, nella presente vicenda, la legge più favorevole, considerando, soprattutto, che la nuova legge, per il suo peculiare contenuto, non opera automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa pregressa — vigente al tempo del commesso reato — ma fa dipendere tale risultato eventuale da un giudizio affidato ai poteri discrezionali del giudice ed alla verifica di determinati presupposti).