Art. 615 – Codice penale – Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale [357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323], s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [c.p.p. 352, 247, 250, 251] , la pena è della reclusione fino a un anno.

Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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