Art. 633 bis – Codice penale – Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica
Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto)
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Massime correlate
Cass. civ. n. 39184/2025
Integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi, entrato in un alloggio di proprietà pubblica in qualità di ospite dell'avente diritto, vi permane anche dopo il decesso o l'allontanamento di quest'ultimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che non rilevano i mezzi o il modo attraverso cui avviene l'invasione, né sono necessari la clandestinità, la violenza sulle cose o l'inganno, essendo richiesto solo che l'occupazione sia arbitraria, intesa come "contra ius").
Cass. civ. n. 37419/2025
Il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura permanente nel caso in cui l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, sicchè il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con il rilascio, spontaneo o coattivo, dell'immobile.
Cass. civ. n. 22653/2025
Integra un autonomo delitto di invasione di terreni o edifici, ulteriore rispetto a quello originariamente realizzato, la condotta di chi, succeduto nel possesso abusivo di un immobile, non si limiti a riceverlo, ma si attivi, realizzandovi opere che producono un ulteriore rafforzamento, consolidamento o ampliamento dello stato di fatto lasciato dal dante causa. (Fattispecie in cui l'imputato, ricevuta in eredità da un prossimo congiunto una baracca, l'aveva consolidata e rifinita con varie opere edili ed aveva ampliato l'occupazione attraverso una recinzione delimitante l'area).
Cass. civ. n. 20675/2025
Integra il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., la condotta di chi subentra "sine titulo" in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, previa autorizzazione degli eredi del precedente legittimo detentore.
Cass. civ. n. 17653/2025
Il delitto di violazione di domicilio concorre con quello di invasione arbitraria dell'altrui proprietà, non sussistendo tra gli stessi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 47307/2023
L'amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale è legittimato a proporre querela in relazione a reati commessi in danno di tali beni, senza la previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, in quanto detentore qualificato dei medesimi. (Fattispecie relativa a beni, oggetto del delitto di invasione arbitraria di immobili, sequestrati nell'ambito di una procedura di prevenzione, rispetto ai quali non era ancora intervenuto il decreto di confisca, con conseguente apprensione al patrimonio dello Stato).
Cass. civ. n. 46709/2023
Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale postula l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse ritenersi legittimamente acquisita tramite alluvione, ex art. 941 cod. civ., la porzione di terreno prospiciente la riva di un fiume, trattandosi di bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, sicché la costruzione di opere su di esso costituiva occupazione arbitraria di fondo altrui). (Conf.: n. 865 del 1996,
Cass. civ. n. 11169/2023
La protrazione della permanenza della contravvenzione di abusiva occupazione di spazio demaniale, di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., e del delitto di invasione di terreni demaniali, di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., deve ritenersi interrotta anche con l'esecuzione di un sequestro, per effetto del quale vengono meno la disponibilità e la concreta utilizzabilità dell'area illecitamente occupata o invasa.
Cass. civ. n. 3125/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex art. 480 cod. civ. non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto. (Fattispecie in cui gli imputati hanno eccepito che il querelante non fosse legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e il suo diritto si era prescritto ex art. 480 cod. civ., sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).
Cass. civ. n. 24128/2017
Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un fondo limitrofo ad una strada pubblica).
Cass. civ. n. 7911/2017
Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell'occupazione. (Nella specie, concernente l'occupazione di un'area demaniale mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del "ne bis in idem", dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale).
Cass. civ. n. 25438/2017
Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituisse una turbativa riconducibile ad uno "spoglio funzionale" - e perciò sussumibile nella previsione di cui all'art. 633 cod. pen. - la condotta dell'imputato, consistita in reiterati passaggi, con il proprio mezzo agricolo, sul terreno della persona offesa, idonei a menomare apprezzabilmente la facoltà di godimento di quest'ultima e la destinazione del fondo, in considerazione della devastazione delle coltivazioni sul medesimo presenti).
Cass. civ. n. 29710/2017
Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta.
Cass. civ. n. 53005/2016
Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui proprietà "contra ius", in quanto privo del diritto di accesso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva configurato il reato di cui all'art. 633 cod. pen. nell'ipotesi di occupazione di un alloggio di proprietà dello IACP da parte di soggetto non assegnatario dell'alloggio, evidenziando come non avesse alcun rilievo il mancato accertamento dell'azione di spoglio violento in danno dell'avente diritto).
Cass. civ. n. 10796/2002
L'alloggio realizzato dall'Istituto autonomo delle case popolari (Iacp), conserva la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, cui non abbia ancora fatto seguito il definitivo trasferimento della proprietà. Ne deriva che, in tale situazione, l'eventuale invasione ad opera di terzi dell'alloggio medesimo è perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 639 bis c.p.
Cass. civ. n. 23800/2001
In tema di reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) vanno fissati i seguenti punti: 1) L'elemento materiale non è l'occupazione (che è una delle finalità illecite dell'invasione), ma l'invasione, ossia l'accesso dell'esterno nell'altrui immobile che non deve essere del tutto momentaneo, ma che, tuttavia, non richiede una protrazione per un periodo di tempo definito; 2) l'introduzione deve essere arbitraria, nel senso che deve avvenire senza l'approvazione dell'avente diritto, ovvero senza una legittimazione proveniente aliunde (da una norma, da un'autorizzazione dei pubblici poteri ecc.); 3) il dolo specifico, richiesto come elemento soggettivo, deve avere la finalità dell'occupazione (che implica il concetto di durevolezza), oppure di trarre comunque un diverso profitto, che non va inteso come dato strettamente patrimoniale e direttamente conseguente all'invasione, ma può consistere anche in un uso strumentale del bene per conseguire altre utilità.
Cass. civ. n. 29362/2001
Il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. è di natura permanente, dato il protrarsi nel tempo dell'occupazione del fondo; la permanenza cessa con la pronuncia giudiziale di primo grado.
Cass. civ. n. 1044/2000
In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), poiché il concetto di «invasione» va ricondotto ad una qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente — sicché non può essere in alcun modo omologato a quello, rilevante nel diverso delitto di violazione di domicilio, di permanenza nell'altrui abitazione contro la volontà del titolare dello “ius excludendi” — non integra il reato l'occupazione di un istituto scolastico per fini dimostrativi posta in essere dagli studenti che lo frequentano, nei cui confronti, in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi della sua gestione ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, non si configura un diritto d'accesso all'istituto limitato alle sole ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto né può dirsi sussistente l'elemento normativo della fattispecie incriminatrice consistente nell'“altruità” dell'immobile.
Cass. civ. n. 2697/2000
Integra il reato di cui all'art. 633 c.p. l'occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia già assegnatario dell'alloggio stesso. A norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 1035 del 1972, infatti, il rapporto che si instaura tra l'Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, è diretto all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione ed il secondo, che ha valore privatistico, è destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell'assegnazione il diritto di godimento degli alloggi. La sola conclusione della fase pubblicistica, caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo, non attribuisce quindi agli assegnatari il diritto soggettivo alla occupazione degli immobili, che, peraltro, anche in caso di stipulazione dei contratti di locazione deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi.
Cass. civ. n. 8107/2000
L'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p., non è l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell'agente nell'ambito non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità. L'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità. Quanto all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l'altrui immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale.
Cass. civ. n. 6207/1997
Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi «pubblici» — secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e ss. c.c., mutuata dal legislatore penale — i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e «destinati ad uso pubblico» quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto.
Cass. civ. n. 9479/1997
Non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme; la disposizione penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile che aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente un illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale).
Cass. civ. n. 8228/1996
In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) l'assegnatario di un alloggio Iacp, ove non abbia potuto conseguire la disponibilità dell'alloggio medesimo a causa della precedente, illegittima occupazione ad opera di un terzo, deve ritenersi legittimato a proporre la querela ai fini della perseguibilità del reato in quanto titolare del diritto di godere dell'immobile e di tutelarne il possesso.
Cass. civ. n. 10138/1995
Non esiste rapporto di specialità fra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma 4, L. 8 agosto 1977, n. 513, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie; l'elemento materiale della prima ipotesi, infatti, è costituito dall'arbitraria introduzione nel fondo o nell'edificio altrui al fine di occuparlo, mentre quello caratterizzante la seconda è costituito dall'occupazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, occupazione che può anche non essere arbitraria, ma soltanto irregolare; la norma di cui all'art. 633 c.p., inoltre, è posta a tutela del patrimonio, ed il bene giuridico protetto appartiene ad un rapporto di fatto, esercitato sia dal proprietario che da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato dall'art. 1140 c.c.; con la L. n. 513/1977, viceversa, il legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica con sanzioni amministrative, tendenti ad evitare il consolidamento di talune situazioni in contrasto con la legittima assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.
Cass. civ. n. 368/1995
Poiché il delitto di cui agli artt. 633, primo comma, e 639 bis c.p. (invasione di terreni o edifici) non è configurabile quando l'agente, che sia entrato in un edificio come legittimo abitatore, si limiti a rimanervi contro la volontà dell'avente diritto, consistendo la condotta punibile nell'introduzione arbitraria, dall'esterno, in un fondo altrui, deve escludersi la responsabilità penale dell'assegnatario provvisorio di un appartamento di proprietà pubblica il quale, revocata l'assegnazione, vi si trattenga, e ciò in quanto è ininfluente sul presupposto di fatto giustificante l'inizio del godimento dell'immobile il successivo accertamento della mancanza delle condizioni richieste per la sua prosecuzione.
Cass. civ. n. 9767/1994
In tema di reato di cui all'art. 633 c.p. — invasione di terreni o edifici — l'errore sull'altruità dell'immobile da parte dell'agente, fondato sull'erronea conoscenza della legge civile, non esclude la punibilità ex art. 47 c.p. e quindi non esclude l'elemento psicologico doloso del reato. Va, infatti, rilevato che ai sensi dell'art. 47 c.p. è legge diversa da quella penale soltanto quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente (o esplicitamente incorporata) in una norma penale. Pertanto deve essere considerato errore su legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa.
Cass. civ. n. 4230/1994
La condotta tipica del reato di invasione di terreni consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 c.p. infatti non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già «in possesso» del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Cassazione ha escluso la sussistenza del reato in quanto il ricorrente, concessionario da tempo di un terreno di proprietà del demanio, si era limitato a permanere nello stesso).
Cass. civ. n. 7560/1993
In tema di occupazione abusiva di alloggi pubblici, non esiste rapporto di specialità, rilevante ex art. 9 legge n. 689 del 1981, tra la previsione di cui all'art. 26 L. 8 agosto 1977, n. 513, che commina solo una sanzione amministrativa a chi occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore e l'art. 633 c.p., che punisce l'invasione degli edifici in genere. La violazione amministrativa, infatti, riguarda la mancata osservanza delle procedure stabilite per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre l'ipotesi di reato concerne tutte le lesioni del diritto di proprietà, privata o pubblica, compiute con atti arbitrari al fine di occupare i beni relativi o di trarne altrimenti profitto.
Cass. civ. n. 8668/1992
Non è configurabile il reato di invasione di terreni o di edifici a carico di chi abbia già il possesso del fondo in qualità di comproprietario-compossessore, e quindi il diritto di accedervi, ancorché utilizzi il bene abusandone.
Cass. civ. n. 8799/1991
La permanenza del delitto di invasione di terreni ex art. 633 c.p., configurabile quando l'occupazione si protrae nel tempo, è interrotta dalla sentenza di condanna ancorché non definitiva.
Cass. civ. n. 10814/1990
Ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p., trattandosi di fattispecie contraddistinta da illiceità speciale, in relazione all'interesse pubblico tutelato, concretantesi nella inviolabilità del patrimonio immobiliare, occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene, ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto. Ne deriva che qualora il possesso sia pacifico e continuo (nella specie esercitato anche in forza di titoli legittimi) manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione, essendo questo incompatibile con detta situazione di fatto produttiva di effetti giuridici, indipendentemente dalla titolarità del diritto.
Cass. civ. n. 3708/1990
Il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. è di natura permanente, la cui permanenza cessa con la pronuncia di primo grado. (Fattispecie in tema di applicazione della amnistia).
Cass. civ. n. 9384/1989
Sussiste il reato di invasione di edificio pubblico nel caso in cui l'ingresso avvenga arbitrariamente ed in condizioni di divieto, né rileva la finalità perseguita dagli agenti, che, agli effetti dell'art. 633 c.p., può anche consistere nell'aspirazione ad una utilità non patrimoniale. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato nei confronti di imputati che con il loro comportamento avevano inteso protestare contro la mancata soluzione del problema relativo alla penuria degli alloggi e contro il sistema degli sfratti).
Cass. civ. n. 6949/1989
Sebbene la norma di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) intenda tutelare non la proprietà in senso giuridico civilistico, bensì la posizione di fatto tra soggetto e bene, tuttavia si impone pur sempre, nel caso della imputazione di cui alla citata norma, l'indagine sulla coscienza e volontà dell'agente di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato per esclusa consapevolezza della altruità del bene, in quanto gli imputato intesero ripristinare un loro diritto, preteso o reale e pertanto non intendevano arbitrariamente invadere un terreno altrui).
Cass. civ. n. 599/1989
Configura i reati previsti dall'art. 1161 del codice della navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale) e dell'art. 633 c.p. l'abusiva occupazione di un tratto di spiaggia, ossia la striscia di terra sabbiosa o ghiaiosa che si estende tra il lido e l'entroterra, mediante la recinzione di esso con rete metallica. La demanialità, invero, è una qualità che deriva direttamente e originariamente dalla legge, sicché i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte della competente autorità amministrativa.
Cass. civ. n. 9084/1988
Il reato di invasione di terreni, di cui all'art. 633 c.p., consiste nell'arbitraria introduzione nel terreno altrui allo scopo di esercitare sullo stesso un rapporto di fatto, che escluda in tutto o in parte quello preesistente riguardante altra persona, dal quale il soggetto possa trarre un qualsiasi profitto. Pertanto l'interesse protetto, come appare evidente dalla stessa formulazione della norma, attiene non ad uno specifico diritto che la persona offesa possa vantare sul terreno, ma ad un rapporto di fatto, esercitato, sia dal proprietario sia da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato nell'art. 1140 c.c.
Cass. civ. n. 7427/1988
Il delitto di invasione di terreni o edifici è di natura permanente, stante la protrazione dell'evento occupazione nel tempo, al di là della possibile istantanea introduzione nel fondo altrui. (Applicazione in tema di tempestività della proposizione di querela).
Cass. civ. n. 269/1987
In tema di occupazione abusiva di suolo demaniale, le eventuali regolarizzazioni amministrative non escludono da parte degli agenti i reati di cui agli artt. 633 c.p. o 1161 c.n.
Cass. civ. n. 2670/1983
Anche il legittimo detentore dell'immobile che non ne sia proprietario è parte offesa del reato di invasione di terreni od edifici ed è pertanto titolare del relativo diritto di querela.