Art. 633 bis – Codice penale – Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica
Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto)
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 47307/2023
L'amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale è legittimato a proporre querela in relazione a reati commessi in danno di tali beni, senza la previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, in quanto detentore qualificato dei medesimi. (Fattispecie relativa a beni, oggetto del delitto di invasione arbitraria di immobili, sequestrati nell'ambito di una procedura di prevenzione, rispetto ai quali non era ancora intervenuto il decreto di confisca, con conseguente apprensione al patrimonio dello Stato).
Cass. civ. n. 46709/2023
Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale postula l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse ritenersi legittimamente acquisita tramite alluvione, ex art. 941 cod. civ., la porzione di terreno prospiciente la riva di un fiume, trattandosi di bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, sicché la costruzione di opere su di esso costituiva occupazione arbitraria di fondo altrui). (Conf.: n. 865 del 1996,
Cass. civ. n. 11169/2023
La protrazione della permanenza della contravvenzione di abusiva occupazione di spazio demaniale, di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., e del delitto di invasione di terreni demaniali, di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., deve ritenersi interrotta anche con l'esecuzione di un sequestro, per effetto del quale vengono meno la disponibilità e la concreta utilizzabilità dell'area illecitamente occupata o invasa.
Cass. civ. n. 3174/2023
La circostanza aggravante dell'essere l'autore del delitto di invasione di terreni o edifici "palesemente armato" presuppone che l'arma sia portata in modo manifesto, indipendentemente dall'intenzione dell'agente e a prescindere dalla percezione che abbia la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in questione sul rilievo che l'imputato indossava una cintura alla quale era attaccato il fodero di un grosso coltello, del quale, tuttavia, non era visibile neanche l'impugnatura).
Cass. civ. n. 3125/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex art. 480 cod. civ. non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto. (Fattispecie in cui gli imputati hanno eccepito che il querelante non fosse legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e il suo diritto si era prescritto ex art. 480 cod. civ., sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).