Art. 644 bis – Codice penale – Usura impropria

[Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26040/2025

In tema di usura, la riscossione, costituente ex art. 644-ter cod. pen. il momento ultimo da cui decorre la prescrizione del reato, deve essere intesa come riferita al pagamento, da parte del debitore, di tutto o di parte del capitale o degli interessi usurari, ovvero alla rinnovazione dei titoli o alla realizzazione del credito in sede esecutiva o al ricorso a procedure esecutive che determinino un vincolo, anche parziale, sul patrimonio del debitore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riscossione non coincide con la mera formazione di un titolo esecutivo, quale la pronuncia di una sentenza civile, in forza del quale agire eventualmente in sede esecutiva).

Cass. civ. n. 12443/2025

In tema di usura, il profitto, confiscabile anche per equivalente ai sensi dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., si identifica nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, sicché va determinato detraendo dalla somma complessivamente versata dalla vittima l'importo ricevuto in prestito.

Cass. civ. n. 23866/2024

Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).

Cass. civ. n. 18037/2024

In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori.

Cass. civ. n. 5282/2024

In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.

Cass. civ. n. 2425/2024

Risponde a titolo di concorso nel delitto di usura colui che, essendo consapevole delle condizioni alle quali la pattuizione dovrà essere conclusa, mette in contatto l'usuraio con l'usurato, anche su richiesta di quest'ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessità di un prestito.

Cass. civ. n. 46221/2023

L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).

Cass. civ. n. 34786/2023

Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività. (Fattispecie relativa al delitto di usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l'utilizzo di espressioni tipiche dell'agire mafioso, consentissero di ritenere integrato "il metodo delinquenziale mafioso").

Cass. civ. n. 27545/2023

In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 24743/2023

Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 13536/2023

In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.

Cass. civ. n. 13144/2023

In tema di leasing immobiliare, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge; pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.

Cass. civ. n. 10191/2023

In tema di usura, la testimonianza della persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sè, la prova dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione della sentenza, l'indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna basata sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva sostenuto di aver corrisposto, a fronte dei prestiti ricevuti, interessi in misura del 10% mensile, senza che risultasse precisato qual era, al momento, il tasso soglia dell'usura e quali erano i tempi concordati per la restituzione del prestito).

Cass. civ. n. 4911/2023

L'interesse ad agire per l'accertamento dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire).

Cass. civ. n. 4906/2023

Le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 644, comma quinto, cod. pen. sono applicabili a tutte le ipotesi di usura, ivi comprese quelle disciplinate dal comma terzo, seconda parte, essendo quella di cui all'indicata disposizione incriminatrice una norma a più fattispecie. (In motivazione, la Corte ha precisato che le norme di cui ai commi terzo e quarto individuano in concreto, in relazione a casi in cui gli interessi risultano inferiori al limite legale, le caratteristiche sintomatiche dell'usurarietà della prestazione, sicché integrano, a livello sistematico, le fattispecie incriminatrici di usura descritte al primo e secondo comma dell'art. 644 cod. pen.).

Cass. civ. n. 17029/2022

Risponde del delitto di usura in concorso chi, in un momento successivo al perfezionamento dell'accordo usurario, avendo ricevuto l'incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi in tema di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata.

Cass. civ. n. 709/2014

In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole.

Cass. civ. n. 8353/2013

In tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca della pattuizione e da aumentare della metà, onde raggiungere il tasso - soglia, ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 del 1996.

Cass. civ. n. 25328/2011

La circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, c.p. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività. (Fattispecie nella quale il soggetto passivo esercitava attività d'impresa, ma il finanziamento ricevuto era stato impiegato per l'acquisto di un immobile non direttamente impiegato nella predetta attività).

Cass. civ. n. 18343/2011

Gli effetti cambiari consegnati dal debitore a garanzia o a pagamento del prestito usurario costituiscono il profitto del reato, che può formare oggetto esclusivamente di confisca facoltativa, misura questa non applicabile in sede di esecuzione.

Cass. civ. n. 17157/2011

È configurabile il concorso nel reato di usura del soggetto incaricato di recuperare il credito usurario che riesca ad ottenerne il pagamento.

Cass. civ. n. 43713/2010

In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario.

Cass. civ. n. 28743/2010

Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito.

Cass. civ. n. 21051/2010

In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'attività criminosa riceva ausilio dal collegamento della persona indagata, per il tramite del coniuge, con un temibile clan camorristico imperversante nella zona.

Cass. civ. n. 18592/2010

Sussiste il delitto di usura anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia un imprenditore che si trovi nella necessità di chiedere prestiti e corrispondere interessi usurari per necessità aziendali e non personali.

Cass. civ. n. 14193/2010

In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata.

Cass. civ. n. 12028/2010

In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile.

Cass. civ. n. 20868/2009

Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose.

Cass. civ. n. 5231/2009

I delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari. (La Corte ha precisato che sussiste per contro il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate "ab initio" al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi).

Cass. civ. n. 45152/2008

In tema di usura, lo stato di bisogno consiste in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo e lo induce a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso. (La Corte ha precisato che la prova dello stato di bisogno può aversi anche soltanto in base all'evidenza dell'aver fatto la vittima ricorso ad un prestito a condizioni tanto inique).

Cass. civ. n. 44899/2008

In tema di delitto di usura, la rilevante entità della misura degli interessi pattuiti o corrisposti dà prova anche dello stato di bisogno della persona offesa e della consapevolezza di tale stato da parte dell'agente.

Cass. civ. n. 6897/2008

In tema di usura, la sussistenza dello stato di bisogno della parte lesa non può essere desunta unicamente dalle sue richieste di denaro e dagli esorbitanti tassi di interesse pattuiti.

Cass. civ. n. 2988/2008

La condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie di estorsione.

Cass. civ. n. 25828/2007

La persona offesa del delitto di usura non può rispondere, in concorso con l'erogatore del prestito usurario, di ricettazione del denaro ricevuto, per l'impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto, elemento finalistico del dolo di ricettazione.

Cass. civ. n. 23153/2007

In tema di usura, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, pur non essendo necessario che l'agente appartenga ad una associazione mafiosa, occorre rendere espliciti e definiti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla metodologia mafiosa.

Cass. civ. n. 9178/2007

Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato escluse dall'applicabilità dell'indulto dall'art. 1, comma secondo, legge n. 241 del 2006, va rilevato che il legislatore ha fatto riferimento solo alle ipotesi criminali vigenti, senza indicare le precedenti fattispecie normative per le quali si è verificata una continuità normativa e non una abolitio criminis. Ne consegue che il giudice deve avere riguardo al titolo dei reati e in particolare alle condotte che il legislatore ha escluso dall'applicazione dell'indulto e, pertanto, deve ritenersi escluso dall'indulto il titolo di reato dell'usura, comprensivo di tutte le condotte tipizzate dall'art. 644 c.p., nel quale sono confluite anche le fattispecie previste dall'art. 644 bis c.p., antecedenti alla riforma del 1996.

Cass. civ. n. 745/2006

In tema di usura, per l'individuazione della natura usuraria degli interessi, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti.

Cass. civ. n. 41045/2005

Poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a «condotta frazionata» o a «consumazione prolungata», concorre nel reato previsto dall'art. 644 c.p. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione.

Cass. civ. n. 40526/2005

In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e quindi può essere determinato anche da debiti contratti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito.

Cass. civ. n. 39649/2004

In tema di usura è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui è prevista identica sanzione per il caso che il soggetto si faccia dare o solamente promettere il pagamento di interessi usurari, in quanto tale scelta rientra nei poteri discrezionali del legislatore.

Cass. civ. n. 47414/2003

Sussiste piena compatibilità dell'aggravante del metodo mafioso (art. 7 del D.L.n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991) con il delitto di usura, in quanto la rappresentazione di potere del gruppo, quale strumento dell'azione associativa per l'acquisizione della gestione di attività economiche comportante una condizione di assoggettamento e di omertà nella quale si sostanzia il metodo mafioso può ben sussistere nella fase della stipula dell'accordo usurario come condizionante l'accordo stesso nella prospettiva del futuro adempimento, ponendo la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella nascente dalla sua condizione di precarietà economica.

Cass. civ. n. 20148/2003

In tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 644, terzo comma, c.p. e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del «tasso soglia», oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (La Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di «fotografare», secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari).

Cass. civ. n. 31683/2001

Sussiste continuità normativa tra l'art. 644 bis c.p., formalmente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (art. 1, comma 2) e la fattispecie criminosa inserita nel terzo comma del precedente art. 644, come modificato dall'art. 1 della stessa legge n. 108 del 1996, in quanto quest'ultima disposizione ha inglobato in sè gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, qualificandone alcuni come circostanze aggravanti del reato di usura, ora previsto e punito dall'art. 644. Ne consegue che l'indicata successione normativa non dà luogo a un fenomeno di abolitio criminis, ma si risolve solo nella diversità di trattamento punitivo del medesimo fatto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, terzo comma, c.p.

Cass. civ. n. 4627/2000

Lo «stato di bisogno» della persona offesa, già costituente requisito per la configurabilità del reato di usura, secondo l'originaria formulazione dell'art. 644 c.p., ed attualmente rilevante come causa di aggravamento della pena, ai sensi del comma quinto, n. 3, dello stesso art. 644, nella formulazione introdotta all'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non può essere ricondotto ad una situazione di insoddisfazione e di frustrazione derivante dall'impossibilità o difficoltà economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente, ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque.

Cass. civ. n. 6784/1997

In tema di usura, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un'unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente.

Cass. civ. n. 7770/1997

In tema di usura, non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno né la causa di esso né l'utilizzazione del prestito usurario, e ciò sia perché la legge punisce l'usuraio come persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo - sicché non vi è ragione di avere riguardo alla moralità di costui - sia in quanto, qualora il prestito venga utilizzato per fini illeciti, la condotta della vittima successiva alla consumazione del reato non può in alcun modo influire su di esso, poiché ancora non esiste né materialmente né giuridicamente.

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