Art. 669 bis – Codice penale – Esercizio molesto dell’accattonaggio
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29233/2024
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 12337/1978
La ratio dell'incriminazione prevista dall'art. 669 del c.p. va ravvisata nell'esigenza di esercitare un controllo efficace non soltanto sulle persone che materialmente esercitano il mestiere per il quale la legge richiede la previa iscrizione in appositi registri, ma anche su quelle che si presentano al pubblico come capaci di esercitarlo, ed appaiono presuntivamente dotate dei relativi requisiti tecnici, che altrimenti l'autorità potrebbe non aver mai la possibilità di sottoporre a verifica.
Cass. civ. n. 10112/1974
L'art. 669 c.p. non richiede che la vendita ambulante debba svolgersi in area pubblica, in quanto, ai sensi della citata disposizione, come pure della L. 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento emanato con D.M. 14 gennaio 1972, per vendita ambulante si deve intendere quella esercitata qui e là, indifferentemente a domicilio dei compratori o in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, con esclusione di quella che si svolge su area pubblica con impianti fissati permanentemente al suolo, perché in questo caso essa riveste le caratteristiche di commercio a licenza fissa. Va pertanto ritenuta vendita ambulante quella esercitata girovagando per i pubblici esercizi.