Art. 670 – Codice penale – Mendicità
[Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29253/2024
In tema di traduzione degli atti nella lingua nota all'imputato alloglotto, all'omessa traduzione della sentenza, disposta dal giudice ma non effettuata, consegue il mancato decorso dei termini per l'impugnazione proponibile dall'imputato, senza alcun onere a carico di quest'ultimo di assumere iniziative finalizzate a far cessare l'inerzia dell'amministrazione. (Fattispecie relativa ad ordinanza - annullata dalla Corte - con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta dell'imputato alloglotto di dichiarare non esecutiva la sentenza, ritenendo che lo stesso, allo spirare dei termini per impugnare, avrebbe dovuto tempestivamente chiedere di essere restituito negli stessi ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo l'omissione).
Cass. civ. n. 28917/2024
In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), çod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.
Cass. civ. n. 25943/2024
In sede di incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza, all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 22811/2024
Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto, con provvedimento irrevocabile, la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ordinando la sua rinnovazione, la rivalutazione della questione è preclusa al giudice dell'impugnazione successivamente proposta dall'interessato avverso la sentenza contumaciale.
Cass. civ. n. 17793/2024
L'illegalità della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la sentenza contenente l'erronea statuizione non sia stata impugnata. (Fattispecie relativa a pena che, nonostante l'assoluzione da alcuni reati disposta dalla Corte di cassazione, il giudice del rinvio non aveva conseguentemente ridotto, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione dell'imputato).
Cass. civ. n. 42683/2023
In tema di esecuzione, la richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado ritualmente impugnata con atto non pervenuto per caso fortuito non imputabile all'imputato o al suo difensore, deve essere riqualificata come richiesta di accertamento della non esecutività della sentenza, di competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 25556/2023
Le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Nella specie - relativa a istanza presentata al giudice dell'esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come "richiesta di restituzione nel termine", lamentava l'omessa notifica al condannato dell'estratto contumaciale della sentenza - la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l'esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l'impugnazione).
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 16063/2023
In tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è attribuita alla Corte di cassazione e non al giudice dell'esecuzione, salvo che l'istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo.