Art. 675 – Codice penale – Collocamento pericoloso di cose

Chiunque, senza le debite cautele , pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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