Art. 675 – Codice penale – Collocamento pericoloso di cose
Chiunque, senza le debite cautele , pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8102/2002
Non integra la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel “gettare cose”, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l'assumibilità di esse nel concetto di “cose” necessita di un'esplicita previsione normativa.
Cass. civ. n. 1692/1989
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 675 c.p. il fatto di sospendere incautamente un filo conduttore alla rete filoviaria al fine di portare la corrente elettrica in baracche abusivamente installate su una pubblica piazza. (In motivazione si è precisato che il concreto pericolo di offesa all'integrità fisica delle persone è dato dalla possibilità di venire a contatto con il filo elettrico).