Art. 676 – Codice penale – Rovina di edifici o di altre costruzioni
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione , che poi, per sua colpa , rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 [677; 1669, 2953].
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 24084/2024
In tema di esecuzione, le questioni attinenti alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto relative al titolo esecutivo, sono trattate con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., essendo tassativamente indicate le materie in cui trova applicazione la procedura "de plano" di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 17813/2024
In caso di procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del 1965 ratione temporis vigente, il terzo che assume di essere proprietario del bene per averlo usucapito anteriormente alla confisca o al sequestro, può adire il giudice civile per l'accertamento del proprio diritto, solo dopo essersi preliminarmente rivolto al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione, nelle forme ivi consentite, al fine di dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento di confisca.
Cass. civ. n. 13408/2024
In tema di esecuzione, rientrano tra le questioni che il giudice definisce senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento nei confronti del quale è esperibile opposizione, anche quelle relative alle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all'individuazione del destinatario di essa, in quanto comunque afferenti alla restituzione dei beni in sequestro.
Cass. civ. n. 1095/2024
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta, avanzata dal titolare del bene dissequestrato, di restituzione delle somme anticipate per liquidare i compensi del collaboratore dell'amministratore giudiziario deve essere riqualificato come opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente "in executivis". (In motivazione, la Corte ha precisato che alla conversione deve procedersi quand'anche il provvedimento impugnato sia stato emesso a seguito di udienza camerale partecipata, anziché "de plano").
Cass. civ. n. 51692/2023
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, ma natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti, che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
Cass. civ. n. 46476/2023
Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Cass. civ. n. 44669/2023
La competenza funzionale a dichiarare, con ordinanza "de plano", l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., depositata telematicamente in conformità al disposto dell'art. 111-bis cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. civ. n. 31901/2023
In sede di incidente di esecuzione, sussiste la legittimazione esclusiva del terzo, e non del condannato, al fine di rivendicare la proprietà del bene confiscato.
Cass. civ. n. 26336/2023
Esula dalla competenza del magistrato di sorveglianza l'accertamento dell'eventuale prescrizione della pena, trattandosi di questione che rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 24964/2023
In tema di esecuzione, il conflitto di giudicati determinato dalla coesistenza, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, di una sentenza di condanna e di una sentenza di proscioglimento che abbia dichiarato la prescrizione del reato verificatasi dopo l'irrevocabilità della prima decisione, deve essere risolto con la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. e non quella diversa di cui all'art. 649 cod. proc. pen., avente la finalità di prevenire il contrasto di giudicati nella fase di cognizione).
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 15636/2023
In tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 7869/2023
In tema di confisca obbligatoria ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., la parte civile che ha ottenuto il risarcimento del danno è legittimata, nonostante l'avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l'intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validità del diritto alla restituzione, la revoca della confisca dell'immobile costituente profitto del delitto di usura, per il quale è stata pronunciata la condanna definitiva, a condizione che dimostri l'esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto nuovo allegato equipara la parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo).
Cass. civ. n. 3063/2023
Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".
Cass. civ. n. 872/2023
L'omessa statuizione, nel decreto penale di condanna, dell'ordine di demolizione costituisce un "error in iudicando", emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non può disporre tale ordine il giudice che ha emesso il decreto penale con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto non ne ricorrono i presupposti, né può procedere in tal senso il giudice dell'esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine dalle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 869/2023
L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza.
Cass. pen. n. 47034/2018
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato.
Cass. pen. n. 5430/1992
La contravvenzione di cui all'art. 676 c.p., a differenza del delitto previsto dall'art. 449 c.p. in relazione al precedente art. 434, ha natura di reato proprio del progettista e del costruttore.
Cass. pen. n. 1297/1973
Destinatari della norma di cui all'art. 676 c.p. sono non soltanto i progettisti e i costruttori di un edificio che poi, per loro colpa, rovini, ma anche coloro che fabbricano e forniscono ai costruttori manufatti organici o elementi prefabbricati che, posti in opera, abbiano cagionato o siano concorsi a cagionare la rovina della costruzione, ogni qualvolta si accerti in concreto che essi non avevano, per colpa dello stesso fabbricante, le caratteristiche di resistenza idonee a sopportare i carichi cui erano stati da lui destinati.