16 Mar Art. 676 — Rovina di edifici o di altre costruzioni
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione , che poi, per sua colpa , rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro [ 677; 1669, 2953 ].
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a trecentonove euro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 5430/1992
La contravvenzione di cui all’art. 676 c.p., a differenza del delitto previsto dall’art. 449 c.p. in relazione al precedente art. 434, ha natura di reato proprio del progettista e del costruttore.
Cass. pen. n. 1297/1973
Destinatari della norma di cui all’art. 676 c.p. sono non soltanto i progettisti e i costruttori di un edificio che poi, per loro colpa, rovini, ma anche coloro che fabbricano e forniscono ai costruttori manufatti organici o elementi prefabbricati che, posti in opera, abbiano cagionato o siano concorsi a cagionare la rovina della costruzione, ogni qualvolta si accerti in concreto che essi non avevano, per colpa dello stesso fabbricante, le caratteristiche di resistenza idonee a sopportare i carichi cui erano stati da lui destinati.
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