Art. 676 – Codice penale – Rovina di edifici o di altre costruzioni

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione , che poi, per sua colpa , rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 [677; 1669, 2953].

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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