Art. 698 – Codice penale – Omessa consegna di armi

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità , di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123 [700, 701].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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