Art. 723 – Codice penale – Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo
Fonti > Codice Penale > Libro terzo - Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia > Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale > Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco [721] o da bigliardo , tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità , è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a euro 516.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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