Art. 180 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 27637/2024
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Cass. civ. n. 24527/2024
In tema di concordato preventivo, l'art. 180, quarto comma, l.fall., laddove consente al tribunale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria, ha natura di norma eccezionale e, stante la sua conseguente stretta interpretazione, non si applica a ragioni di credito diverse da quelle propriamente spettanti ai predetti enti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che la disciplina del cram down giudiziale si applichi agli oneri di riscossione - c.d. "aggio"-, poiché essi riguardano il rapporto tra l'ente impositore e l'ente strumentale alla riscossione e non il contribuente).
Cass. civ. n. 21050/2024
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 18826/2024
In tema di concordato preventivo, il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore.
Cass. civ. n. 17091/2024
In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.
Cass. civ. n. 16932/2024
In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall.
Cass. civ. n. 16514/2024
In tema di esecuzione, il rigetto della richiesta - corredata da adeguata certificazione sanitaria - di disporre una perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento è causa di nullità, in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi senza la presenza dell'interessato, detta verifica è funzionale all'eventuale nomina di un curatore speciale che ne assicuri la necessaria tutela processuale, ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (Conf.: n. 1643 del 1993,
Cass. civ. n. 15675/2024
L'opposizione della difesa dell'imputato alla rinnovazione istruttoria da disporsi ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla quale sia seguita, in assenza della predetta rinnovazione, una sentenza di appello sfavorevole all'imputato non costituisce concausa della nullità per violazione del citato art. 603, comma 3-bis, in quanto l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., richiede che la condotta dolosa o colposa induca in errore il giudice sul fatto e non sul diritto.
Cass. civ. n. 14868/2024
In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".
Cass. civ. n. 14028/2024
In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura, ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, un rapporto di servizio comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica, sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; il comma 1-ter dello stesso art. 4, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 - intervenuto ad individuare il gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta, con efficacia estesa, ex art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 - detta norme di natura sostanziale con ricadute indirette sulla giurisdizione, attratta così al giudice tributario a far tempo dalla loro entrata in vigore. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ha confermato la giurisdizione del giudice contabile sussistente al momento della proposizione della domanda, essendo la disciplina innovativa entrata in vigore quando il giudizio era già pendente).
Cass. civ. n. 13081/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).
Cass. civ. n. 9914/2024
In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis").
Cass. civ. n. 6187/2024
In tema di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, rivestendo la qualifica di responsabile di imposta, ai sensi dell'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, è obbligato al relativo pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, per cui, ove quest'ultimo non abbia versato l'ammontare corrispondente, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, richiedendo il pagamento dell'imposta e della sanzione.
Cass. civ. n. 3313/2024
In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 – da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario.
Cass. civ. n. 1624/2024
In tema di sanzioni amministrative a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità della società per l'abusivo utilizzo di informazione privilegiata commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione applicabile "ratione temporis" anteriormente alle modifiche ex d.lgs. n. 107 del 2018, si configura anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati di altro paese dell'Unione Europea, coprendo la previsione tutte le condotte oggetto dell'illecito di cui all'art. 187 bis del medesimo TUF.
Cass. civ. n. 1615/2024
In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado.
Cass. civ. n. 1033/2024
L'istituto del c.d. cram down fiscale, disciplinato nell'art. 180, comma 4, l.fall., non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l.fall. (art. 180, comma 4, cit.), ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3,), a seconda che siano proposte o meno opposizioni.
Cass. civ. n. 50092/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, in caso di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza fissata ex art. 409 cod. proc. pen., conclusasi con ordinanza di imputazione coatta, dichiari la nullità del solo decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché dichiarare anche la nullità dell'ordinanza di imputazione coatta e disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione dell'udienza ai sensi del citato art. 409 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 49964/2023
Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente).
Cass. civ. n. 49717/2023
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 48275/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).
Cass. civ. n. 48102/2023
In tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.
Cass. civ. n. 47308/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 45287/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.
Cass. civ. n. 42342/2023
Determina una nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, in quanto ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza, atteso che, ove non sia possibile desumere l'ora dal ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura della stessa stabilito in via generale dal dirigente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nullità conseguente alla mancata indicazione dell'ora di comparizione fosse sanata dalla presenza, nell'udienza camerale, del difensore, che, pur eccependo l'irregolarità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza, aveva esercitato la difesa nel merito, senza chiedere termine a difesa, mentre l'imputato assente non aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 40434/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 37981/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 37875/2023
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).
Cass. civ. n. 34598/2023
In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
Cass. civ. n. 32910/2023
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine per la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità generale a regime intermedio che non è sanata dalla rinuncia a comparire dello stesso, ove il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità indicando le ripercussioni che il mancato rispetto del termine ha ingenerato sull'effettività e adeguatezza della difesa.
Cass. civ. n. 27880/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 27772/2023
In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario).
Cass. civ. n. 27546/2023
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Cass. civ. n. 26222/2023
La previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre il vizio. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale).
Cass. civ. n. 20035/2023
La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita.
Cass. civ. n. 18797/2023
Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive).
Cass. civ. n. 17103/2023
In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.
Cass. civ. n. 16286/2023
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria, diversamente valutando la deposizione di un testimone, non è tenuto a procedere alla nuova audizione dello stesso, nel caso in cui le parti, dopo che sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, vi abbiano concordemente rinunciato, prestando il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 15657/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 15230/2023
In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, riguardano necessariamente, non sono solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria. (Fattispecie nella quale, nel contesto di un'operazione di scissione societaria, i creditori non sono stati informati della cessione di una partecipazione societaria che ha consentito ad un bene immobile di ingente valore di uscire dal perimetro dell'attivo patrimoniale della società proponente un concordato con cessione dei beni).
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 12681/2023
In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.
Cass. civ. n. 3844/2023
Al personale civile del Ministero della difesa, per il periodo di servizio all'estero, non va corrisposta, in aggiunta all'assegno di sede, l'indennità integrativa speciale e ciò in quanto a detti dipendenti, per effetto del rinvio contenuto, dapprima, nell'art. 4 della l. n. 838 del 1973 e, poi, nell'art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, si applica l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, come autenticamente interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif, dalla l. n. 148 del 2011.
Cass. civ. n. 2332/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 363/2023
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.