Art. 9 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pene ordinaria, ma a quella di specie diversa.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35827/2024
Nel caso in cui, in relazione a una delle condanne ricomprese nel cumulo disposto per l'esecuzione, sia stata applicata la recidiva reiterata, la decisione sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal condannato che in passato ne abbia già fruito presuppone la scissione del cumulo, onde verificare se la pena per il reato aggravato dalla recidiva sia ancora da espiare, e se, pertanto, debba operare il divieto di seconda concessione della misura alternativa previsto dall'art. 58 quater, comma 7-bis, ord. pen.
Cass. civ. n. 29723/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
Cass. civ. n. 29284/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 27115/2024
Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove se ne riconosca l'attitudine a fungere da fattore di attenuazione della misura della responsabilità penale. (Fattispecie relativa ad omicidio della convivente, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur accertando che al momento del fatto l'imputato versava in uno stato di profonda angoscia e di agitazione collegato all'insorgere dell'emergenza pandemica, non aveva adeguatamente valutato l'attitudine di quel particolare stato emotivo a giustificare il contenimento del trattamento sanzionatorio).
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 26250/2024
Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.
Cass. civ. n. 25005/2024
Non è manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui impedisce di ritenere prevalente la circostanza attenuante della "costituzione in carcere" di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. sulla recidiva a effetto speciale.
Cass. civ. n. 20351/2024
In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).
Cass. civ. n. 20104/2024
La recidiva è una circostanza aggravante e, come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della recidiva in relazione al reato di atti persecutori, sebbene fosse stata formalmente contestata con riferimento ad altro capo di imputazione, avente ad oggetto il medesimo titolo di reato ai danni di diversa persona offesa).
Cass. civ. n. 19976/2024
In tema di giudizio di appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisione in punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi al punto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante. (In motivazione la Corte ha affermato che diversa deve ritenersi l'ipotesi in cui oggetto del motivo di appello sia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contesti il riconoscimento dell'aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., presuppone l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della condizione di recidivo semplice).
Cass. civ. n. 19546/2024
In tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di più attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante per la quale la preclusione non è operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante. (Fattispecie in cui concorrevano le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).
Cass. civ. n. 18865/2024
Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).
Cass. civ. n. 16352/2024
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).
Cass. civ. n. 14653/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 12692/2024
L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva in rapporto di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, solo quando essa sia l'unica aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento, posto che, in tal caso, la sua esclusione comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti.
Cass. civ. n. 49935/2023
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Cass. civ. n. 44610/2023
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
Cass. civ. n. 39341/2023
609 REATO - 112 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA In tema di sospensione condizionale della pena, l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso"), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità.
Cass. civ. n. 38714/2023
E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione che aveva ritenuto applicabile la recidiva al solo reato rispetto al quale era stata formalmente contestata sul rilievo che gli altri reati indicati nell'imputazione, seppur della stessa indole, erano stati commessi in date diverse).
Cass. civ. n. 32318/2023
In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
Cass. civ. n. 28203/2023
In tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie di reato tipizzata oggetto di "abolitio criminis", in quanto l'abrogazione del reato, così come la depenalizzazione, determina l'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima.
Cass. civ. n. 27098/2023
In tema di reato continuato, l'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, da operarsi ex art. 81, comma quarto, cod. pen. nel caso di recidiva reiterata, incontra il limite previsto dal comma terzo dello stesso articolo con riferimento alla pena che il giudice avrebbe determinato, in concreto, mediante il cumulo materiale e non a quella massima edittale prevista dalla legge.
Cass. civ. n. 19335/2023
In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, la presenza del medesimo nel territorio dello Stato, la quale radica la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 9 cod. pen., è condizione che deve preesistere all'esercizio dell'azione penale e, una volta avverata, non viene meno per effetto dell'eventuale allontanamento, non potendo una condizione di procedibilità essere rimessa alla libera scelta dell'imputato.
Cass. civ. n. 18772/2023
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale, ritenuta sussistente la recidiva, sia stato disposto un aumento per la continuazione inferiore alla misura stabilita dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., non versandosi in ipotesi di pena illegale.
Cass. civ. n. 7235/2023
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 550 cod. proc. pen, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che si proceda con citazione diretta, anziché con richiesta di rinvio a giudizio, anche nel caso in cui il limite di pena di quattro anni, previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., sia superato in ragione della contestata recidiva qualificata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, posto che la recidiva, pur quando si delinea come circostanza ad effetto speciale, resta un'aggravante peculiare, inerente alla persona del colpevole, sicché, se ritenuta applicabile, può legittimamente riverberarsi sul solo trattamento sanzionatorio e non sull'accertamento della competenza o dell'individuazione della pena ai fini cautelari, ove vengono in rilievo criteri che prescindono dalla biografia criminale dell'indagato.
Cass. civ. n. 4587/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.
Cass. civ. n. 30490/2022
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che l'aumento minimo di un terzo per la continuazione resta fermo anche nel caso in cui l'imputato sia assolto, nel giudizio di impugnazione, da uno dei reati "satellite", posto che tale incremento sanzionatorio minimo prescinde dal numero dei reati in continuazione, riferendosi all'ipotesi di continuazione nel suo complesso.