Art. 10 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Nulla è innovato a quanto è stabilito nell'articolo 61 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21524/2024
La dichiarazione di delinquenza professionale, cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetto che sia in espiazione della pena detentiva, posto che occorre tenere distinto il momento deliberativo da quello esecutivo della misura, a nulla rilevando che quest'ultimo sia lontano nel tempo, dal momento che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.
Cass. civ. n. 20351/2024
In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).
Cass. civ. n. 2422/2024
In tema di misure di sicurezza detentive, quando l'applicazione consegua alla dichiarazione di delinquenza abituale adottata ai sensi dell'art. 102 cod. pen., il limite di durata massima, previsto dall'art. 1, comma 1-quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, coincide con la pena massima edittale prevista per il delitto più grave tra quelli per i quali il soggetto ha riportato una delle condanne valutate ai fini della declaratoria di abitualità.
Cass. civ. n. 38714/2023
E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione che aveva ritenuto applicabile la recidiva al solo reato rispetto al quale era stata formalmente contestata sul rilievo che gli altri reati indicati nell'imputazione, seppur della stessa indole, erano stati commessi in date diverse).
Cass. civ. n. 24808/2023
Integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto -, nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen.