Art. 8 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire cinquanta a duemila o l'ammenda da lire venti a trecento.
Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da lire venti a trecento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 34216/2024
In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 33971/2024
Ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi.
Cass. civ. n. 32162/2024
In tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.
Cass. civ. n. 32149/2024
Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.
Cass. civ. n. 26601/2024
Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale).
Cass. civ. n. 26507/2024
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso con violenza anche sulle cose, in quanto reato complesso ex art. 84 cod. pen., assorbe il delitto di danneggiamento, aggravato dall'uso di violenza alla persona o di minaccia, nel caso in cui i fatti posti in essere non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze correlate alla realizzazione del preteso diritto, determinandosi, in caso contrario, un concorso di reati.
Cass. civ. n. 26250/2024
Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.
Cass. civ. n. 25445/2024
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
Cass. civ. n. 25273/2024
In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.).
Cass. civ. n. 24577/2024
In tema di divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie, ai sensi dell'art.19, comma 2 lett. d-bis del d. lgs. n. 286 del 1998, nella versione conseguente alla modifica disposta dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d. l. n. 130 del 2020, conv. con modif. con l. n. 173 del 2020, ratione temporis applicabile, il giudice è tenuto a verificare, ove dedotte, l'effettiva ricorrenza di tali condizioni, al momento dell'emissione del decreto di espulsione, e se le stesse siano tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza, senza che assumano rilievo profili legati alla suitas ovvero alla imputabilità di precedenti condotte di reato, per le quali lo stesso straniero sia stato condannato.
Cass. civ. n. 24255/2024
È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono, tra loro, in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell'oggetto materiale, del soggetto attivo, dell'oggetto del dolo specifico e dell'effetto lesivo delle condotte di reato.
Cass. civ. n. 24052/2024
In tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio.
Cass. civ. n. 23216/2024
In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).
Cass. civ. n. 21065/2024
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacità di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia).
Cass. civ. n. 20678/2024
È configurabile il concorso fra il delitto di ricettazione e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando la condotta ricettativa ascritta all'associato abbia ad oggetto beni provenienti da delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo, in tal caso non operando la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 20519/2024
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.
Cass. civ. n. 17948/2024
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Cass. civ. n. 17842/2024
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
Cass. civ. n. 16352/2024
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).
Cass. civ. n. 16153/2024
La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano" integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost., potendo altresì integrare il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto fattuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 15430/2024
In tema di giudizio di appello, è illegittima, in quanto viola il principio devolutivo, la statuizione con cui, in riforma della decisione impugnata dal solo imputato con motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio, sia sciolto, "ex officio", il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata sciolta d'ufficio la ritenuta continuazione tra delitti e contravvenzioni).
Cass. civ. n. 12328/2024
In tema di omicidio colposo stradale, il disposto di cui all'art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., relativo al caso di morte di più persone ovvero a quello di morte di una o più persone e di lesioni in danno di una o più persone, non configura né un'autonoma ipotesi di reato complesso, né una specifica aggravante, ma disciplina un caso di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", sicché ciascuno di essi conserva la propria autonomia.
Cass. civ. n. 10234/2024
L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. (Fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa a fronte della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio").
Cass. civ. n. 9176/2024
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale.
Cass. civ. n. 7132/2024
In tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura eccezionale dell'istituto rispetto alla struttura del giudizio di appello e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 1810/2024
È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, e interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare), dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda) e della potenziale platea dei soggetti attivi (più ristretta nel delitto fallimentare, formata solo dall'imprenditore dichiarato fallito e dagli organi amministrativi delle imprese societarie ed enti assimilati, più ampia in quello fiscale, astrattamente riferibile ad ogni contribuente, ancorché non imprenditore o assimilato). (Fattispecie antecedente l'abrogazione dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposta dall'art. 101, comma 1, lett. z), d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173).
Cass. civ. n. 51735/2023
Ai fini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere effettuata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato.
Cass. civ. n. 49478/2023
In tema di estorsione, la minaccia finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, rivolta a una pluralità di persone, integra, laddove l'intento non sia conseguito, una pluralità di delitti tentati, unificabili sotto il vincolo della continuazione, rispetto ai quali l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato o avuto di mira dall'agente per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva minacciato con un coltello gli occupanti di un vagone della metropolitana al fine di ottenere "qualche spicciolo").
Cass. civ. n. 47799/2023
In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992,
Cass. civ. n. 47768/2023
E' configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso di condotte sistematicamente tese all'arricchimento degli agenti, attuate nell'ambito di un programma illecito, temporalmente indeterminato, anche quando la vittima sia sempre un unico soggetto, laddove il progetto delittuoso perseguito, realizzato pur con comportamenti non costituenti reato, sia espressione dell'evoluzione dell'originario "modus operandi". (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto sussistente un'associazione per delinquere, e non il mero concorso di persone nel reato continuato, in presenza di un gruppo di individui, organizzato prevalentemente su base familiare, il cui programma illecito non era limitato alla spoliazione del patrimonio di un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, unica parte offesa, ma si estendeva al procacciamento di fonti continuative e indeterminate di futuri guadagni illeciti).
Cass. civ. n. 47113/2023
In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, laddove questi coincidano con i reati satelliti, è necessario fare riferimento alla pena inflitta, in concreto, a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
Cass. civ. n. 46798/2023
In caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare la perdita di efficacia della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., occorre fare riferimento alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati in relazione ai quali è stata applicata la misura, non rilevando che, per taluno di essi, debba ritenersi superato il termine massimo di custodia di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 46026/2023
Sussiste il concorso formale fra il delitto di favoreggiamento personale e quello di procurata inosservanza di pena nel caso in cui la condotta di ausilio valga a consentire al soggetto favorito sia di sottrarsi all'esecuzione di una pena inflitta in via definitiva sia, al contempo, di eludere le indagini per reati non ancora giudicati e di sfuggire alle conseguenti ricerche.
Cass. civ. n. 44175/2023
In tema di reato continuato, il giudice, per individuare la violazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per la ritenuta continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha applicato tale principio in un caso di affermata sussistenza della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta una circostanza attenuante). (Conf.: n. 1153 del 1993,
Cass. civ. n. 43626/2023
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.
Cass. civ. n. 40314/2023
In tema di reato continuato, valendo il principio di unitarietà in mancanza di tassative esclusioni, la valutazione della sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere effettuata con riferimento, non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo, causato alla stessa, dalla somma delle violazioni.
Cass. civ. n. 40079/2023
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.
Cass. civ. n. 39858/2023
E' configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso.
Cass. civ. n. 38714/2023
E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione che aveva ritenuto applicabile la recidiva al solo reato rispetto al quale era stata formalmente contestata sul rilievo che gli altri reati indicati nell'imputazione, seppur della stessa indole, erano stati commessi in date diverse).
Cass. civ. n. 37701/2023
In tema di durata della custodia cautelare, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare per il reato satellite, occorre avere riguardo alla pena unitariamente inflitta, se il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace per il reato più grave, non rilevando che il "presofferto" sia pari alla pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 34824/2023
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).
Cass. civ. n. 33967/2023
Qualora la misura delle pene accessorie omogenee, disposta con la sentenza di primo grado, sia stata determinata in relazione ai due reati per i quali è intervenuta condanna, l'assoluzione in appello relativamente a taluno di essi, già ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione, obbliga il giudice dell'impugnazione, oltre che a ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle pene accessorie omogenee la parte ad esso relativa, posto che la durata di dette pene accessorie deve tenere conto dei principio costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in relazione agli elementi ex art. 133 cod. pen. (Fattispecie in tema di reati tributari).
Cass. civ. n. 33454/2023
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
Cass. civ. n. 33420/2023
In tema di reato continuato, non può operarsi un incremento sanzionatorio per il reato "satellite" in termini di pena detentiva nel caso in cui la pena per esso in precedenza inflitta sia stata già irrevocabilmente convertita in pena pecuniaria sostitutiva.
Cass. civ. n. 33415/2023
In tema di stupefacenti, il delitto di cessione può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione, e in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la "traditio", nella quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo.
Cass. civ. n. 28762/2023
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso.
Cass. civ. n. 28743/2023
In tema di vizio parziale di mente, il riconoscimento, nel giudizio di appello, della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. preclude la possibile valutazione della stessa circostanza anche ai fini della riduzione della misura della pena base, determinandosi, altrimenti, la violazione del limite massimo di riduzione della pena fissato dalla legge. (Conf.: n. 2355 del 03/12/1971, dep. 1972,
Cass. civ. n. 27098/2023
In tema di reato continuato, l'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, da operarsi ex art. 81, comma quarto, cod. pen. nel caso di recidiva reiterata, incontra il limite previsto dal comma terzo dello stesso articolo con riferimento alla pena che il giudice avrebbe determinato, in concreto, mediante il cumulo materiale e non a quella massima edittale prevista dalla legge.
Cass. civ. n. 26807/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 26223/2023
In tema di reato continuato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., qualora la riparazione sia avvenuta mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all'importo totale del danno, va valutata e applicata - in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante – imputando il risarcimento al debito più oneroso, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., con la conseguenza che la diminuente opererà esclusivamente nel caso in cui l'importo versato a titolo di risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato dalla condotta di reato giudicata più grave.
Cass. civ. n. 23759/2023
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine. (Fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell'identità dell'oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell'iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni).
Cass. civ. n. 22906/2023
concorso di persone nel reato continuato - Prova dell'associazione anche attraverso i reati scopo - Fattispecie. Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, nè il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio).
Cass. civ. n. 22659/2023
In tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso.
Cass. civ. n. 22365/2023
In caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza.
Cass. civ. n. 22091/2023
della pena per il reato più grave - Automatica riduzione degli aumenti di pena per i reati satellite - Necessità – Esclusione. Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.
Cass. civ. n. 20276/2023
In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di un'attenuante in precedenza negata e influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, è tenuto a ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi sia confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e a condizione che il risultato finale dell'operazione implichi l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza. (Fattispecie relativa a reati sessuali, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con la quale, a fronte dell'integrale risarcimento del danno, effettuato a seguito della condanna in primo grado anche in relazione a ciascuno dei reati-satellite, erano stati confermati, senza specifica motivazione, gli aumenti in precedenza disposti per tali illeciti).
Cass. civ. n. 18772/2023
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale, ritenuta sussistente la recidiva, sia stato disposto un aumento per la continuazione inferiore alla misura stabilita dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., non versandosi in ipotesi di pena illegale.
Cass. civ. n. 17564/2023
Nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 17531/2023
Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
Cass. civ. n. 16022/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità).
Cass. civ. n. 15625/2023
L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale.
Cass. civ. n. 14644/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da più reati avvinti dal vincolo della continuazione decorre dalla data di cessazione della continuazione e non già da quella di consumazione degli stessi.
Cass. civ. n. 14222/2023
In tema di misure di sicurezza, il giudice, nel disporre la libertà vigilata, ove la condanna riguardi un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, deve avere riguardo al solo aumento di pena determinato a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e non già alla pena complessiva rideterminata.
Cass. civ. n. 13806/2023
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. ma, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente la violazione del divieto in un caso in cui il giudice del rinvio aveva aumentato la pena per il reato satellite determinandola in misura superiore a quanto disposto nel primo giudizio, pur irrogando una pena finale complessivamente inferiore).
Cass. civ. n. 13539/2023
In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi a valutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi, quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trova applicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più grave inflitta in concreto.
Cass. civ. n. 8082/2023
Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.
Cass. civ. n. 7029/2023
Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza.
Cass. civ. n. 6991/2023
In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena.
Cass. civ. n. 6224/2023
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno.
Cass. civ. n. 5494/2023
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, alla cui esecuzione è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non diviene ineseguibile per effetto dell'estinzione per prescrizione della frazione di pena ascrivibile ad uno dei reati.
Cass. civ. n. 3381/2023
I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo, autonome e indipendenti, aventi diversa oggettività giuridica, in quanto la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile il concorso materiale tra di esse.
Cass. civ. n. 2867/2023
In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 2536/2023
In tema di esigenze cautelari, quando sia stata pronunciata condanna per più reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riferibile ad uno dei reati satellite rimane ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata per tale reato satellite.
Cass. civ. n. 1776/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dell'esecuzione, per verificare la sostituibilità della pena, deve far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella complessivamente inflitta in sede di cognizione, e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.
Cass. civ. n. 30490/2022
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che l'aumento minimo di un terzo per la continuazione resta fermo anche nel caso in cui l'imputato sia assolto, nel giudizio di impugnazione, da uno dei reati "satellite", posto che tale incremento sanzionatorio minimo prescinde dal numero dei reati in continuazione, riferendosi all'ipotesi di continuazione nel suo complesso.
Cass. civ. n. 18757/2022
In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.
Cass. civ. n. 17496/2022
L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo è stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).