Art. 57 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.