Art. 58 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 12825/2003
In caso di diffusione non autorizzata da parte in un'emittente radiofonica privata di brani musicali, incisi su disco o su nastro, costituenti opere tutelate, e la cui protezione sia stata affidata dall'autore iscritto alla Siae, quest'ultima è legittimata, sulla base del rapporto di mandato con l'autore, ad agire per conto di quest'ultimo, nei confronti del terzo facendo valere la violazione del diritto di esclusiva. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12825 del 3 settembre 2003