Art. 59 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 19657/2006
In tema di diritto d'autore, il contratto di esecuzione non trasferisce di per sè, ovvero senza una volontà ulteriore in tal senso, il diritto dell'autore in capo all'esecutore, e non toglie all'autore i diritti che la legge connette alla creazione dell'opera. Ne deriva che, in relazione ad un'opera musicale - sulla quale possono insistere più diritti distinti, il diritto dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che l'opera stessa riproduce -, deve escludersi che la cessione o l'autorizzazione alla registrazione su supporto meccanico implichi che il cessionario del supporto ovvero il legittimo produttore del medesimo siano cessionari del diritto di sfruttare l'opera come fossero autori, dovendosi invece riconoscere in capo all'autore la possibilità di cedere il diritto sul supporto distintamente dal diritto alla radiodiffusione dell'opera. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19657 del 13 settembre 2006